COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 118/A La A.S.D. BC Messina avverso squalifica per 4 gare del calciatore Passari Carlo – Gara Allievi regionali girone E B.C. Messina – ASD Futura del 14/01/2012 pubblicata su C.U. 273 S.G.S. del 20/01/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 118/A La A.S.D. BC Messina avverso squalifica per 4 gare del calciatore Passari Carlo – Gara Allievi regionali girone E B.C. Messina – ASD Futura del 14/01/2012 pubblicata su C.U. 273 S.G.S. del 20/01/2012 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il presidente della società ASD BC Messina evidenziava che il calciatore oggetto di squalifica Sig. Passari Carlo, a seguito del provvedimento disciplinare dell‟arbitro, raggiungeva immediatamente gli spogliatoi astenendosi da qualsiasi forma di protesta e di reazione nei confronti di alcun tesserato e confermando il comportamento assolutamente irreprensibile del calciatore in argomento nel corso delle tre stagioni sportive trascorse. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il Sig. Passari Carlo al 37‟ del II tempo, “colpiva con un pugno al volto un avversario che cadeva per terra dolorante; lo stesso dopo il provvedimento di espulsione cercava di colpire il calciatore che si trovava steso sul terreno di gioco, non riuscendovi poichè fermato da alcuni compagni”. Questa Commissione disciplinare per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante ritenendo appena congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it