COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento N. 95/B Deferimento della Procura Federale a carico di: Sig. Badalucco Giuseppe (Presidente Società A.S. Bonacerami all‟epoca dei fatti – ora A.S.D. Sporting Club Trapani) Sig. Rera Ignazio calciatore tesserato A.S.D. Calcio Trapani 2000 all‟epoca dei fatti Società A.S.D. Sporting Club Trapani già Sporting Club Bonacerami Stagione Sportiva 2009-2010 12° Trofeo Alcamo Marina “Memorial Liborio Piccichè” Violazioni: Art. 1 comma 1 CGS in relazione all‟art. 24 R.S.G.S. e art. 31 comma 3 N.O.I.F. per avere utilizzato nell‟ambito della gara in occasione del Trofeo sopra indicato il calciatore Rera pur sapendo che lo stesso era tesserato per altra società senza preventivo nulla osta della stessa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento N. 95/B Deferimento della Procura Federale a carico di: Sig. Badalucco Giuseppe (Presidente Società A.S. Bonacerami all‟epoca dei fatti - ora A.S.D. Sporting Club Trapani) Sig. Rera Ignazio calciatore tesserato A.S.D. Calcio Trapani 2000 all‟epoca dei fatti Società A.S.D. Sporting Club Trapani già Sporting Club Bonacerami Stagione Sportiva 2009-2010 12° Trofeo Alcamo Marina “Memorial Liborio Piccichè” Violazioni: Art. 1 comma 1 CGS in relazione all‟art. 24 R.S.G.S. e art. 31 comma 3 N.O.I.F. per avere utilizzato nell‟ambito della gara in occasione del Trofeo sopra indicato il calciatore Rera pur sapendo che lo stesso era tesserato per altra società senza preventivo nulla osta della stessa. La Procura Federale con nota 3331/238 pf. 10-11/58/blp del 24.11.2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e art. 31 comma 3 N.O.I.F. All‟udienza dibattimentale del giorno 24 Gennaio 2012 sono intervenuti il sig. Antonio Gianquinto della Società S.C.Trapani ed il signor Ignazio Rera, i quali hanno contestato tutto quanto loro addebitato rappresentando che il calciatore Ignazio Rera era munito di regolare prestito rilasciato dalla società di appartenenza e che era stato consegnato all‟organizzazione del Torneo sopra richiamato. Le parti infine, pur dichiarandosi non in grado di produrre alcuna fotocopia del richiamato documento,hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell‟Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto ad essi addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al signor Giuseppe Badalucco l‟inibizione di mesi quattro, al calciatore Ignazio Rera la squalifica per quattro gare ed alla società A.S.D. Sporting Club Trapani l‟ammenda di € 1.000,00. Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto . Dalla documentazione allegata, e dalle dichiarazioni ricevute dagli inquirenti della Procura Federale, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Rera Ignazio ha partecipato al Trofeo Alcamo Marina “Memorial Liborio Piccichè” senza alcun preventivo nulla osta della società di appartenenza. In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale, così come formulate all‟udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: al signor Giuseppe Badalucco, all‟epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente della Società A.S.D. Bonacerami ora A.S.D. Sporting Club Trapani, l‟inibizione di mesi uno ai sensi e per gli effetti dell‟art.19 comma 1 lett. h) del CGS; al calciatore Rera Ignazio la squalifica per due gare;alla società A.S.D. Sporting Club Trapani, già A.S.D. Sporting Club Bonacerami, l‟ammenda di €. 200,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale. Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 del C.G.S., decorrerà dalla data della sua notifica agli interessati.
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