COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 96/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD BOYS CINISI MASSIMO TAIBI; ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI; Sig. RUSSO ANDREA (calciatore tesserato per la società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini); Sig. LEONE FARO (dirigente della ASD Boys Cinisi Massimo Taibi); Gara Campionato regionale giovanissimi Boys Cinisi Massimo Taibi / Iccarense del 02/10/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 96/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD BOYS CINISI MASSIMO TAIBI; ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI; Sig. RUSSO ANDREA (calciatore tesserato per la società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini); Sig. LEONE FARO (dirigente della ASD Boys Cinisi Massimo Taibi); Gara Campionato regionale giovanissimi Boys Cinisi Massimo Taibi / Iccarense del 02/10/2011. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 3402/281 PF1112 AA/ac del 25/11/2011: a) Il Sig. Russo Andrea per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 commi 2 e 6 del CGS, per avere disputato in data 02/10/2011 quale calciatore la gara sopra indicata nelle file della Boys Cinisi Massimo Taibi senza averne titolo perché tesserato con altra compagine; b) Il Sig. Leone Faro per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 comma 6 del CGS, per avere quale dirigente sottoscritto la distinta della suddetta gara; c) Le società ASD Boys Cinisi Massimo Taibi e ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS per le superiori violazioni rispettivamente ascritte al calciatore e al dirigente indicati. All'udienza del 24/01/2012, presenti il Sig. Leone Faro ed il Sig. Russo Giuseppe, genitore del minore Russo Andrea non comparso, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per due anni a carico del Russo Andrea, l'inibizione per due anni a carico del Sig. Leone Faro, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500,00 a carico della ASD BOYS CINISI MASSIMO TAIBI e l'ammenda di € 50,00 a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini. Ciò premesso va innanzi tutto rilevato che risulta inequivocabilmente che il calciatore Russo Andrea è stato effettivamente impiegato dalla Boys Cinisi Massimo Taibi nella gara indicata in oggetto. Risulta altresì inequivocabilmente che la distinta dei calciatori impiegati dalla suddetta Società è stata firmata dal Sig. Leone Faro, che ha quindi attestato una regolarità di tesseramento non rinvenibile nel caso del calciatore Russo Andrea. Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambi i soggetti deferiti debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, mentre altrettanta responsabilità discende in capo alle società di rispettive appartenenza, in applicazione della normativa concernente la responsabilità oggettiva. Appaiono pertanto fondati i motivi di deferimento, in ordine ai quali vanno ridimensionate le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo, tenendo conto della particolare natura dei fatti commessi e del contesto nel quale i fatti stessi si sono svolti, senza avere alcuna influenza sull'esito della gara. Tenendo conto altresì, anche ai fini dell'applicazione dell'ammenda a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, che comunque il procedimento di che trattasi ha avuto origine da una segnalazione di quest'ultima quale Società di appartenenza del calciatore sopra indicato. P. Q. M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; - Squalifica per due gare a carico del calciatore Russo Andrea; - Inibizione per mesi 1 (uno) a carico del dirigente Sig. Leone Faro; - Ammenda di € 200,00 (duecento/00) con diffida a carico della ASD Boys Cinisi Massimo Taibi; - Ammonizione a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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