COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.92/A Appello del sig. Vaiana Maurizio (dirigente USD Quisquinese) avverso inibizione fino 15.04.2012 – C.U. n.201 del 04/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.92/A Appello del sig. Vaiana Maurizio (dirigente USD Quisquinese) avverso inibizione fino 15.04.2012 – C.U. n.201 del 04/01/2012. Con reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare il sig. Vaiana Maurizio ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto. Valutato che nel proporre detto reclamo il sig. Vaiana Maurizio non ha provveduto a versare la relativa tassa reclamo; che lo stesso invitato a mezzo telegramma a versare la suddetta tassa reclamo entro il 20.1.2012 non vi ha provveduto; che il mancato versamento della tassa reclamo preclude, ai sensi dell‟art. 33 comma 8, il suo esame. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l‟archiviazione del presente procedimento.
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