COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.102/A A.S.D. Scommettendo (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 – Gara Promozione Scommettendo / Piero Mancuso del 18.12.2011 – C.U. N° 259 del 12.01.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.102/A A.S.D. Scommettendo (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 - Gara Promozione Scommettendo / Piero Mancuso del 18.12.2011 – C.U. N° 259 del 12.01.2011 Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Scommettendo, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale. L'appellante, chiedendo che vengano ascoltati l'arbitro, i suoi collaboratori e tutti i calciatori impegnati nella gara, rappresenta di non avere effettuato la terza sostituzione e di non avere pertanto disatteso la normativa relativa ai limiti di età. La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue: come è noto i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi (cfr. art. 35 n° 3 C.G.S.). Nel rapporto della gara in oggetto si evince con chiarezza, nonostante la società appellante lo neghi con decisione, che al 42° del 2° tempo il n° 16 della società Scommettendo, Cambria Litterio (classe „93), veniva sostituito dal n° 13 Guarnera Giuseppe (classe „92). Per l'effetto di tale sostituzione risulta disattesa dalla appellante la normativa relativa “ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età” previsti per il campionato di Promozione (cfr. C.U. n° 1 del 04/07/2011). La sostituzione, annotata nel rapporto di gara con espressa indicazione dei numeri di maglia e dei nominativi dei calciatori interessati, allo stesso modo viene chiaramente riportata nello statino di fine gara che risulta regolarmente sottoscritto e non contestato dal capitano Sig. Minutola Giovanni. Pertanto l'appello appare infondato e non merita accoglimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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