COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.109/A Appello dell‟ASD Real Suttano (Cl) avverso ammenda € 200,00; squalifica cinque gare calciatore Panzica Gianluca; squalifica 3 gare calciatore Volanti Gianluca; squalifica per due gare calciatore Valenza Alessandro – Campionato 2° Cat. Gir. L Real Suttano – Santa Caterina Villarmosa del 08/01/2012 – C.U. n.259 del 12/01/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.109/A Appello dell‟ASD Real Suttano (Cl) avverso ammenda € 200,00; squalifica cinque gare calciatore Panzica Gianluca; squalifica 3 gare calciatore Volanti Gianluca; squalifica per due gare calciatore Valenza Alessandro - Campionato 2° Cat. Gir. L Real Suttano – Santa Caterina Villarmosa del 08/01/2012 - C.U. n.259 del 12/01/2012 Con tempestivo reclamo la società ASD Real Suttano ha impugnato le sanzioni in oggetto irrogate dal giudice di prima istanza. In particolare la Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione di € 200,00 in quanto non sarebbero accaduti episodi tali da giustificarla, così come ritiene sproporzionata la sanzione a carico dei calciatori. Ordinata la comparizione della ricorrente per l‟udienza odierna, la Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva la inammissibilità del reclamo per quel che riguarda la squalifica a carico del calciatore Valenza Alessandro e ciò ai sensi e per gli effetti dell‟art.45 comma 3 lett. a) CGS. Nel merito il reclamo va rigettato innanzitutto per quanto riguarda la sanzione dell‟ammenda. Infatti dal rapporto dell‟arbitro si evince che lo stesso per tutto il corso della gara è stato oggetto di un comportamento irriguardoso da parte del pubblico tale da consigliare alla forze dell‟ordine presenti di scortare questi fino all‟ingresso dell‟autostrada. Inoltre si rileva che persone estranee si sono introdotte nello spogliatoio dell‟arbitro dove hanno manomesso il suo cellulare ed hanno perpetrato altresì un furto ai suoi danni regolarmente denunciato. In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta appare adeguata ai fatti addebitati alla Società Real Suttano in quanto ad essa, quale società ospitante, competeva la responsabilità dell‟ordine pubblico nonché la custodia degli spogliatoi. Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Volanti Gianluca anch‟essa appare congrua atteso che lo stesso reagiva ad un fallo subito scalciando da terra l‟avversario per ben tre volte, colpendolo alle gambe. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Panzica Gianluca, questa Commissione ritiene che la sanzione dello stesso possa essere rideterminata come da dispositivo riportandola in termini più equi in considerazione della circostanza che il gesto posto in essere dallo stesso, anche se e riprovevole, è avvenuto in conseguenza di una azione particolarmente fallosa compiuta ai suoi danni da un avversario. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l‟appello relativo al calciatore Valenza Alessandro; in parziale accoglimento dell‟appello proposto ridetermina la sanzione a carico del calciatore Panzica Gianluca in quattro giornate di squalifica; conferma nel resto le impugnate sanzioni. Per l‟effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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