COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 80 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C.D. Geotermica avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Costagli Diego con una squalifica per tre giornate. C.U. n.33 del 22/12/2011 Per aver colpito, volontariamente, con un calcio alla gamba un calciatore avversario,il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 80 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C.D. Geotermica avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Costagli Diego con una squalifica per tre giornate. C.U. n.33 del 22/12/2011 Per aver colpito, volontariamente, con un calcio alla gamba un calciatore avversario,il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la societa Geotermica,ritenendo la sanzione applicata al giocatore in questione eccessiva rispetto al fatto contestato al medesimo. Secondo la reclamante la descrizione dellfaccaduto,espressa dal D.G nel suo rapporto gara, appare piuttosto sintetica, non facendo emergere le attenuanti del caso. Infatti la societa, pur non negando il fatto contestato al proprio tesserato, sostiene che il Costagli colpiva il giocatore avversario senza alcuna intenzione violenta ma al solo fine di allontanarlo da un suo compagno di squadra e di liberarsi da contatti piu o meno violenti di altri giocatori avversari. La reclamante sottolinea inoltre come il calcio in questione sia stato assolutamente lieve, non avendo provocato alcun danno al giocatore colpito. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma che il giocatore in questione colpiva volontariamente e violentemente l’favversario. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti contestati al calciatore. Ritiene altresi congrua la sanzione del G.S. che si attesta nella misura minima edittale prevista dal CGS per condotta violenta nei confronti dellfavversario.Che un calcio alla gamba di un avversario,a gioco fermo,rappresenti una condotta violenta appare indubitabile e pertanto la rappresentazione del fatto formulata dalla reclamante appare poco credibile. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina lfincameramento della relativa tassa.
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