COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 78 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfA.S.D. Grevigiana avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Viti Riccardo fino al 22.5.2012.C.U. N‹ 33 del 22.12.2011 Il G.S. squalificava il giocatore Viti Riccardo fino al 22.5.2012 poiche gespulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, successivamente colpiva lfarbitro con un leggero schiaffo sulla nuca senza provocare conseguenzeh.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 78 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfA.S.D. Grevigiana avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Viti Riccardo fino al 22.5.2012.C.U. N‹ 33 del 22.12.2011 Il G.S. squalificava il giocatore Viti Riccardo fino al 22.5.2012 poiche gespulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, successivamente colpiva lfarbitro con un leggero schiaffo sulla nuca senza provocare conseguenzeh. Con il reclamo proposto la societa chiede una riduzione della sanzione; asserisce che il leggero schiaffo altro non e stato che una mano appoggiata fra spalla e collo mentre si allontanava. Conclude con la richiesta di audizione personale. Allfodierna udienza la societa precisa ulteriormente la dinamica, asserendo che il giocatore avesse solo appoggiato la mano sul D.G., piu per meraviglia che nellfintento di recare violenza. Lfarbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto gia indicato negli atti di gara, precisando che il gesto sia stato di lieve entita e che non cagionava alcun danno fisico e alcun dolore. Il reclamo merita accoglimento. La versione proposta dalla societa non appare incompatibile con quanto evidenziato dal D.G. sia nel primo referto che nel successivo supplemento (questfultimo contribuisce sensibilmente a delimitare il perimetro dellfaccaduto). La frase addebitata ed il gesto compiuto . che appare strettamente legato alle parole proferite - risultano essere prive di qualsiasi serio intento lesivo e violento, fermo restando che non esiste mai alcun motivo . serio o futile . per un contatto fisico con lfarbitro. Pertanto, stante anche ragioni di equita, si ravvedono elementi per una congrua riduzione della squalifica inflitta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica a mesi tre (22.03.2012). Dispone la restituzione della tassa.
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