COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 78 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfA.S.D. Grevigiana avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Viti Riccardo fino al 22.5.2012.C.U. N‹ 33 del 22.12.2011 Il G.S. squalificava il giocatore Viti Riccardo fino al 22.5.2012 poiche gespulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, successivamente colpiva lfarbitro con un leggero schiaffo sulla nuca senza provocare conseguenzeh.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
78 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfA.S.D. Grevigiana avverso la decisione
del G.S.T. che ha squalificato il sig. Viti Riccardo fino al 22.5.2012.C.U. N‹ 33 del 22.12.2011
Il G.S. squalificava il giocatore Viti Riccardo fino al 22.5.2012 poiche gespulso per aver rivolto al D.G.
frase irriguardosa, successivamente colpiva lfarbitro con un leggero schiaffo sulla nuca senza
provocare conseguenzeh.
Con il reclamo proposto la societa chiede una riduzione della sanzione; asserisce che il leggero
schiaffo altro non e stato che una mano appoggiata fra spalla e collo mentre si allontanava.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
Allfodierna udienza la societa precisa ulteriormente la dinamica, asserendo che il giocatore avesse
solo appoggiato la mano sul D.G., piu per meraviglia che nellfintento di recare violenza.
Lfarbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto gia indicato negli atti
di gara, precisando che il gesto sia stato di lieve entita e che non cagionava alcun danno fisico e
alcun dolore.
Il reclamo merita accoglimento.
La versione proposta dalla societa non appare incompatibile con quanto evidenziato dal D.G. sia nel
primo referto che nel successivo supplemento (questfultimo contribuisce sensibilmente a delimitare il
perimetro dellfaccaduto).
La frase addebitata ed il gesto compiuto . che appare strettamente legato alle parole proferite -
risultano essere prive di qualsiasi serio intento lesivo e violento, fermo restando che non esiste mai
alcun motivo . serio o futile . per un contatto fisico con lfarbitro.
Pertanto, stante anche ragioni di equita, si ravvedono elementi per una congrua riduzione della
squalifica inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica a mesi tre (22.03.2012).
Dispone la restituzione della tassa.
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