COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 77 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfU.S. Monti avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato lfammenda di . 300,00 e ha squalificato il sig. Leoncini Roberto per 3 gare. C.U. N‹ 33 del 22.12.2011 Il G.S. comminava lfammenda di . 300,00 all’US Monti, gper aver consentito lfaccesso al recinto spogliatoi a persone estranee. Per avere, una di queste, offeso il D.G.. RecidivaLo stesso Giudice squalificava il giocatore Leoncini Roberto poiche ga fine gara offendeva il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 77 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfU.S. Monti avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato lfammenda di . 300,00 e ha squalificato il sig. Leoncini Roberto per 3 gare. C.U. N‹ 33 del 22.12.2011 Il G.S. comminava lfammenda di . 300,00 all’US Monti, gper aver consentito lfaccesso al recinto spogliatoi a persone estranee. Per avere, una di queste, offeso il D.G.. RecidivaLo stesso Giudice squalificava il giocatore Leoncini Roberto poiche ga fine gara offendeva il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso tali provvedimenti, ritenuti eccessivi, propone reclamo la societa, la quale asserisce che i fatti accaduti non corrisponderebbero a quanto riportato sul rapporto arbitrale. Conclude con la richiesta di audizione personale. Allfudienza odierna il Presidente evidenzia come la persona estranea nel recinto di gioco fosse egli stesso, il quale tentava di mitigare gli animi piuttosto agitati. Sulla frase offensiva cita letteralmente quanto a suo avviso era stato pronunciato verso il D.G.. Lfarbitro, nel supplemento reso a fini istruttori, precisa il tenore delle frasi e la dinamica degli eventi e conferma quanto gia agli atti, anche con riferimento a posizioni che non sono state oggetto di reclamo dalla societa; il tutto consentendo di comprendere il contesto dei fatti. Il reclamo non merita accoglimento. Sullfammenda, appare pacifico dagli atti che oltre al Presidente (indicato anche sul primo rapporto) anche altre persone si trovavano ove non avrebbero dovuto essere. La sanzione comminata appare equa, tenuto conto della categoria di appartenenza e della recidiva contestata, sulla quale . oltretutto - la societa nulla dice. Su quanto pronunciato dal Leoncini, le frasi sono state riportate dallfarbitro. C.U. N. 39 del 26/1/2012 . pag. 1480 Nel rilevare come in linea di massima la frase irriguardosa e generalmente equiparata a quella offensiva, la sanzione comminata dal G.S. appare congrua, tenuto conto della qualifica di capitano del Leoncini, non contestata dalla reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone lfincameramento della tassa.
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