• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
77 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfU.S. Monti avverso la decisione del
G.S.T. che ha comminato lfammenda di . 300,00 e ha squalificato il sig. Leoncini Roberto per
3 gare. C.U. N‹ 33 del 22.12.2011
Il G.S. comminava lfammenda di . 300,00 all’US Monti, gper aver consentito lfaccesso al recinto
spogliatoi a persone estranee. Per avere, una di queste, offeso il D.G.. RecidivaLo stesso Giudice squalificava il giocatore Leoncini Roberto poiche ga fine gara offendeva il D.G.,
sanzione aggravata in quanto capitano.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
77 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfU.S. Monti avverso la decisione del
G.S.T. che ha comminato lfammenda di . 300,00 e ha squalificato il sig. Leoncini Roberto per
3 gare. C.U. N‹ 33 del 22.12.2011
Il G.S. comminava lfammenda di . 300,00 all’US Monti, gper aver consentito lfaccesso al recinto
spogliatoi a persone estranee. Per avere, una di queste, offeso il D.G.. RecidivaLo stesso Giudice squalificava il giocatore Leoncini Roberto poiche ga fine gara offendeva il D.G.,
sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso tali provvedimenti, ritenuti eccessivi, propone reclamo la societa, la quale asserisce che i
fatti accaduti non corrisponderebbero a quanto riportato sul rapporto arbitrale.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
Allfudienza odierna il Presidente evidenzia come la persona estranea nel recinto di gioco fosse egli
stesso, il quale tentava di mitigare gli animi piuttosto agitati.
Sulla frase offensiva cita letteralmente quanto a suo avviso era stato pronunciato verso il D.G..
Lfarbitro, nel supplemento reso a fini istruttori, precisa il tenore delle frasi e la dinamica degli eventi e
conferma quanto gia agli atti, anche con riferimento a posizioni che non sono state oggetto di
reclamo dalla societa; il tutto consentendo di comprendere il contesto dei fatti.
Il reclamo non merita accoglimento.
Sullfammenda, appare pacifico dagli atti che oltre al Presidente (indicato anche sul primo rapporto)
anche altre persone si trovavano ove non avrebbero dovuto essere.
La sanzione comminata appare equa, tenuto conto della categoria di appartenenza e della recidiva
contestata, sulla quale . oltretutto - la societa nulla dice.
Su quanto pronunciato dal Leoncini, le frasi sono state riportate dallfarbitro.
C.U. N. 39 del 26/1/2012 . pag. 1480
Nel rilevare come in linea di massima la frase irriguardosa e generalmente equiparata a quella
offensiva, la sanzione comminata dal G.S. appare congrua, tenuto conto della qualifica di capitano
del Leoncini, non contestata dalla reclamante.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone lfincameramento della tassa.
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Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
77 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dallfU.S. Monti avverso la decisione del
G.S.T. che ha comminato lfammenda di . 300,00 e ha squalificato il sig. Leoncini Roberto per
3 gare. C.U. N‹ 33 del 22.12.2011
Il G.S. comminava lfammenda di . 300,00 all’US Monti, gper aver consentito lfaccesso al recinto
spogliatoi a persone estranee. Per avere, una di queste, offeso il D.G.. RecidivaLo stesso Giudice squalificava il giocatore Leoncini Roberto poiche ga fine gara offendeva il D.G.,
sanzione aggravata in quanto capitano."