COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 67 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Porcari avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pracchia Daniele con una squalifica fino al 01/12/2012. C.U. n.29 del 01/12/2011. A conclusione della partita gAcquacalda . Porcarih valevole per il campionato di II categoria . gir. C il tesserato in oggetto lanciava una borraccia piena dfacqua verso alcuni giocatori avversari, colpendo accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra, procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di un anno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 67 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Porcari avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pracchia Daniele con una squalifica fino al 01/12/2012. C.U. n.29 del 01/12/2011. A conclusione della partita gAcquacalda . Porcarih valevole per il campionato di II categoria . gir. C il tesserato in oggetto lanciava una borraccia piena dfacqua verso alcuni giocatori avversari, colpendo accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra, procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di un anno. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la societa del Porcari, lamentandosi della eccessiva severita della sanzione comminata dal G.S. rispetto alla gravita del fatto contestato al proprio tesserato. Secondo la reclamante il lancio della borraccia nei confronti del D.G. e stato assolutamente casuale in quanto il giocatore in questione, nel rientrare nellfarea antistante gli spogliatoi, cercava di lanciarne il contenuto verso verso alcuni calciatori avversari. Nel commettere tale gesto la borraccia gli sfuggiva di mano e finiva per colpire accidentalmente lfarbitro alla spalla sinistra. Secondo la reclamante pertanto il comportamento del tesserato in questione dovrebbe essere derubricato a condotta gravemente antisportiva nei confronti degli avversari ex art.19 n.4 lett.a CGS che prevede un minimo edittale di due giornate. Inoltre, sempre secondo la reclamante, nella denegata ipotesi che questa adita C.D. volesse ravvisare una condotta violenta nei confronti del D.G, bisognerebbe tener conto dellfassoluta accidentalita del fatto contestato, cosi come riconosciuto del resto dallo stesso arbitro. Pertanto la societa chiede una riduzione della squalifica, in misura equamente rapportata allfeffettiva gravita dei fatti in esame. Lfarbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara di aver visto chiaramente il giocatore in questione lanciare, volontariamente, la borraccia contro alcuni giocatori avversari con un movimento del braccio dal basso verso lfalto. Questa C.D.esaminati gli atti del procedimento ritiene provato il fatto contestato al calciatore in questione. Appare altrettanto indubbio, stante le dichiarazioni dellfarbitro, che lfevento in questione sia stato assolutamente casuale. Non cfera da parte del giocatore la volonta di colpire lfarbitro. Questo non significa pero che la condotta posta in essere dal sig Pracchia sia da qualificare semplicemente come antisportiva. Rimane una condotta violenta che voleva e vero essere esercitata nei confronti di giocatori avversari ma che la presenza dellfarbitro tra di loro non ha impedito al Pracchia di lanciare la borraccia, accettando anche il rischio di colpire il D.G. Alla luce di tali considerazioni e fermo restando che il D.G. e rimasto colpito in seguito ad una condotta, comunque, violenta posta in essere dal giocatore questa C.D. ritiene piu equa sanzionarla Con una squalifica pari a mesi sei. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 01/06/2012. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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