COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione Sportiva 01/2012 Reclamo A.S.D. La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica Dellfallenatore Gola David Fino Al 2632012. (C.U. N‹ 23 Del 30112011) Propone rituale reclamo la A.S.D. La Cantera Acli Gabbro avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Livorno nei confronti dellfallenatore Gala David con la seguente motivazione:  Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G. alla notifica reiterava le offese e le minacce. Successivamente posizionatosi allfesterno della recinzione proseguiva in tale atteggiamento ed infine al termine della gara rientrava nel recinto spogliatoi e con fare minaccioso impediva lfingresso al D.G. nel proprio spogliatoio reiterando offese e minacce.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione Sportiva 01/2012 Reclamo A.S.D. La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica Dellfallenatore Gola David Fino Al 2632012. (C.U. N‹ 23 Del 30112011) Propone rituale reclamo la A.S.D. La Cantera Acli Gabbro avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Livorno nei confronti dellfallenatore Gala David con la seguente motivazione:  Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G. alla notifica reiterava le offese e le minacce. Successivamente posizionatosi allfesterno della recinzione proseguiva in tale atteggiamento ed infine al termine della gara rientrava nel recinto spogliatoi e con fare minaccioso impediva lfingresso al D.G. nel proprio spogliatoio reiterando offese e minacce. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non motiva minimamente il ricorso limitandosi alla semplice richiesta di riduzione. In sostanza non offre alla C.D. una ricostruzione ne diversa, ne edulcorata dei comportamenti del proprio tesserato non consentendo un riesame della sanzione. Stabilisce infatti l’Art. 33 n‹ 6 del CGS che: g I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Nellfesaminare un reclamo la C.D., usualmente, chiede al D.G. di predisporre un supplemento di rapporto in risposta al reclamo, al fine di chiarire meglio le situazioni descritte sommariamente nel rapporto di gara, si da fornire alla C.D. un piu ampio e miglior contesto di valutazione. Laddove la reclamante non abbia fornito con il reclamo una versione diversa eo mosso contestazioni a quanto riportato sul rapporto di gara, anche lfulteriore ampliamento che la C.D. dovesse richiedere allfarbitro sarebbe inutile, non potendo questfultimo dare delucidazioni mancando i fatti da chiarire. Nel caso in esame, come detto, nessuna descrizione del comportamento del Gola viene fatto dalla reclamante diverso da quello descritto dallfarbitro, limitandosi la reclamante a chiedere la riduzione dopo aver riportato esattamente quanto ascritto al suo tesserato nel C.U. Il reclamo e quindi chiaramente inammissibile ai sensi dellfart. 33 n‹ 6 CGS ante citato. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo perche inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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