• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
64 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 25 del 30.11.2011)
Reclamo della G.S.D. Albereta San Salvi avverso la sanzione dellfammenda di . 500,00 inflitta
dal G.S.Firenze.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 06.12.2011 la
societa G.S.D. Albereta San Salvi, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del
Giudice Sportivo Territoriale con il quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di .
500,00 gper aver un proprio sostenitore, in campo avverso, lanciato un petardo tipo raudo allfesterno
del recinto di giuoco che provocava un forte boato. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 12, commi
3 e 6 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
64 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 25 del 30.11.2011)
Reclamo della G.S.D. Albereta San Salvi avverso la sanzione dellfammenda di . 500,00 inflitta
dal G.S.Firenze.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 06.12.2011 la
societa G.S.D. Albereta San Salvi, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del
Giudice Sportivo Territoriale con il quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di .
500,00 gper aver un proprio sostenitore, in campo avverso, lanciato un petardo tipo raudo allfesterno
del recinto di giuoco che provocava un forte boato. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 12, commi
3 e 6 del C.G.S.
La reclamante ha impugnato il provvedimento sopraindicato, chiedendone lfannullamento, negando
che il lancio del petardo sia da riferire ad un proprio sostenitore, ritenendo, al contrario, che il gesto
in questione sia da attribuire ad un tifoso della compagine avversaria (Bagno a Ripoli).
Aggiunge, inoltre, che per lfarbitro sarebbe stato difficile individuare il responsabile, tenuto conto
delle seguenti circostanze: a) la partita era in pieno svolgimento; b) le tifoserie assistevano
allfincontro gmischiateh, tenuto conto dei rapporti di amicizia esistenti tra alcuni giocatori delle due
squadre; c) il petardo e esploso sotto la tribuna.
La reclamante, infine, ha chiesto di essere sentita, unitamente al Direttore di Gara, ricordando la
propria posizione di squadra ospitata, concludendo per lfannullamento della sanzione inflitta, ovvero,
in subordine per una congrua riduzione.
Allfudienza del 13 gennaio 2012, previa rituale convocazione, e comparso il Presidente della societa
Albereta San Salvi, sig. Stefano Petrioli, al quale e stata data lettura del supplemento di rapporto
reso dal D.G. su richiesta della Commissione.
La reclamante ha insistito con la richiesta di annullamento della sanzione, ovvero in subordine per
una sensibile riduzione, ritenendo non rispondente al vero la versione dei fatti contenuta nel referto
arbitrale.
Al proposito, ha precisato che il petardo e esploso sotto la tribuna, dove le tifoserie gmischiateh erano
a vedere la partita, negando lfesistenza di una sciarpa con i colori della societa.
Conclusa lfudienza, la Commissione, riunitasi in camera in camera di consiglio, esaminati gli atti di
causa ha ritenuto opportuno disporre ai sensi dellfart. 34, comma 5, C.G.S., la convocazione
dellfarbitro, rinviando lfaudizione dello stesso allfudienza del 20.01.2012.
In detta sede e comparso il Direttore di Gara - sig. Borgonetti Andrea - al quale sono stati chiesti
chiarimenti in merito alla gara Bagno a Ripoli . Albereta San Salvi; piu precisamente in ordine allo
scoppio del petardo.
Il Direttore di Gara, con atteggiamento poco collaborativo, ha confermato il supplemento di rapporto,
precisando, a domande rivolte, che la sua posizione in campo e le condizioni di luce esistenti gli
hanno consentito di vedere e riportare con esattezza quanto accaduto; che i tifosi dellfAlbereta San Salvi erano circa 20 persone su un totale di 70 circa; che la persona che ha effettuato il lancio del
petardo portava al collo una sciarpa bianco-verde.
La Commissione, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.
Il reclamo non merita accoglimento.
Rilevando preliminarmente che gli atti arbitrali presentano elementi e circostanze di fatto la cui
genesi parrebbe essere frutto di una semplice intuizione da parte del D.g., sia per quanto riguarda il
lancio del petardo da attribuire al tifoso della societa Albereta San Salvi, sia per quanto attiene al
luogo dellfavvenuta deflagrazione del petardo stesso, tesi peraltro avvalorata dallfelaborazione di un
supplemento di rapporto estremamente articolato e minuzioso che lascia, al contrario, ampi margini
di indubbia valutazione e interpretazione (soprattutto se considerati in unfottica di coincidenza tra i
diversi aspetti richiamati dal D.g. al momento della deflagrazione del petardo, quali ad esempio la
posizione in campo del d.g., la posizione del pallone e la posizione del tifoso), la versione arbitrale
dei fatti non appare mai contraddittoria e non presenta quelle caratteristiche necessarie e sufficienti
a ritenerne minata la fede privilegiata.
Il D.g. ha espressamente dichiarato che il tifoso che ha lanciato il petardo aveva al collo una sciarpa
con i colori bianco-verdi.
Tale dichiarazione assume rilievo se considerata in un contesto (gli spalti) in cui il colore puo
determinare l'appartenenza ad una o all'altra squadra.
In effetti detta dichiarazione, peraltro confermata in sede di udienza dal D.g., sgombra il campo da
qualsiasi dubbio sulla attribuzione del gesto al sostenitore della societa reclamante, con ogni
conseguenza di legge (art. 12, commi 3 e 6, C.G.S.).
In ordine al quantum, si rileva che il G.S.T. ha correttamente applicato la norma, peraltro nel minimo
di legge, che prevede allfart. 12, comma 6 ultimo periodo, che gPer le violazioni di cui al presente
articolo, ai dirigenti, tesserati delle societa, soci o non soci di cui allfart. 1, comma 5, si applicano le
sanzioni previste dallfart. 19, comma 1. Se le societa responsabili non appartengono alla sfera
professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dellfammenda da
. 500,00 a . 15.000,00h.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
Respinge il ricorso proposto dalla societa G.S.D. Albereta San Salvi, confermando
L’ammenda di . 500,00 inflitta dal G.S. Firenze.
Ordina lfincameramento della tassa di reclamo.
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Reclamo della G.S.D. Albereta San Salvi avverso la sanzione dellfammenda di . 500,00 inflitta
dal G.S.Firenze.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 06.12.2011 la
societa G.S.D. Albereta San Salvi, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del
Giudice Sportivo Territoriale con il quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di .
500,00 gper aver un proprio sostenitore, in campo avverso, lanciato un petardo tipo raudo allfesterno
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