COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 64 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 25 del 30.11.2011) Reclamo della G.S.D. Albereta San Salvi avverso la sanzione dellfammenda di . 500,00 inflitta dal G.S.Firenze. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 06.12.2011 la societa G.S.D. Albereta San Salvi, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con il quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di . 500,00 gper aver un proprio sostenitore, in campo avverso, lanciato un petardo tipo raudo allfesterno del recinto di giuoco che provocava un forte boato. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 12, commi 3 e 6 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.39 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 64 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 25 del 30.11.2011) Reclamo della G.S.D. Albereta San Salvi avverso la sanzione dellfammenda di . 500,00 inflitta dal G.S.Firenze. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 06.12.2011 la societa G.S.D. Albereta San Salvi, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con il quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di . 500,00 gper aver un proprio sostenitore, in campo avverso, lanciato un petardo tipo raudo allfesterno del recinto di giuoco che provocava un forte boato. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 12, commi 3 e 6 del C.G.S. La reclamante ha impugnato il provvedimento sopraindicato, chiedendone lfannullamento, negando che il lancio del petardo sia da riferire ad un proprio sostenitore, ritenendo, al contrario, che il gesto in questione sia da attribuire ad un tifoso della compagine avversaria (Bagno a Ripoli). Aggiunge, inoltre, che per lfarbitro sarebbe stato difficile individuare il responsabile, tenuto conto delle seguenti circostanze: a) la partita era in pieno svolgimento; b) le tifoserie assistevano allfincontro gmischiateh, tenuto conto dei rapporti di amicizia esistenti tra alcuni giocatori delle due squadre; c) il petardo e esploso sotto la tribuna. La reclamante, infine, ha chiesto di essere sentita, unitamente al Direttore di Gara, ricordando la propria posizione di squadra ospitata, concludendo per lfannullamento della sanzione inflitta, ovvero, in subordine per una congrua riduzione. Allfudienza del 13 gennaio 2012, previa rituale convocazione, e comparso il Presidente della societa Albereta San Salvi, sig. Stefano Petrioli, al quale e stata data lettura del supplemento di rapporto reso dal D.G. su richiesta della Commissione. La reclamante ha insistito con la richiesta di annullamento della sanzione, ovvero in subordine per una sensibile riduzione, ritenendo non rispondente al vero la versione dei fatti contenuta nel referto arbitrale. Al proposito, ha precisato che il petardo e esploso sotto la tribuna, dove le tifoserie gmischiateh erano a vedere la partita, negando lfesistenza di una sciarpa con i colori della societa. Conclusa lfudienza, la Commissione, riunitasi in camera in camera di consiglio, esaminati gli atti di causa ha ritenuto opportuno disporre ai sensi dellfart. 34, comma 5, C.G.S., la convocazione dellfarbitro, rinviando lfaudizione dello stesso allfudienza del 20.01.2012. In detta sede e comparso il Direttore di Gara - sig. Borgonetti Andrea - al quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla gara Bagno a Ripoli . Albereta San Salvi; piu precisamente in ordine allo scoppio del petardo. Il Direttore di Gara, con atteggiamento poco collaborativo, ha confermato il supplemento di rapporto, precisando, a domande rivolte, che la sua posizione in campo e le condizioni di luce esistenti gli hanno consentito di vedere e riportare con esattezza quanto accaduto; che i tifosi dellfAlbereta San Salvi erano circa 20 persone su un totale di 70 circa; che la persona che ha effettuato il lancio del petardo portava al collo una sciarpa bianco-verde. La Commissione, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. Rilevando preliminarmente che gli atti arbitrali presentano elementi e circostanze di fatto la cui genesi parrebbe essere frutto di una semplice intuizione da parte del D.g., sia per quanto riguarda il lancio del petardo da attribuire al tifoso della societa Albereta San Salvi, sia per quanto attiene al luogo dellfavvenuta deflagrazione del petardo stesso, tesi peraltro avvalorata dallfelaborazione di un supplemento di rapporto estremamente articolato e minuzioso che lascia, al contrario, ampi margini di indubbia valutazione e interpretazione (soprattutto se considerati in unfottica di coincidenza tra i diversi aspetti richiamati dal D.g. al momento della deflagrazione del petardo, quali ad esempio la posizione in campo del d.g., la posizione del pallone e la posizione del tifoso), la versione arbitrale dei fatti non appare mai contraddittoria e non presenta quelle caratteristiche necessarie e sufficienti a ritenerne minata la fede privilegiata. Il D.g. ha espressamente dichiarato che il tifoso che ha lanciato il petardo aveva al collo una sciarpa con i colori bianco-verdi. Tale dichiarazione assume rilievo se considerata in un contesto (gli spalti) in cui il colore puo determinare l'appartenenza ad una o all'altra squadra. In effetti detta dichiarazione, peraltro confermata in sede di udienza dal D.g., sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla attribuzione del gesto al sostenitore della societa reclamante, con ogni conseguenza di legge (art. 12, commi 3 e 6, C.G.S.). In ordine al quantum, si rileva che il G.S.T. ha correttamente applicato la norma, peraltro nel minimo di legge, che prevede allfart. 12, comma 6 ultimo periodo, che gPer le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle societa, soci o non soci di cui allfart. 1, comma 5, si applicano le sanzioni previste dallfart. 19, comma 1. Se le societa responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dellfammenda da . 500,00 a . 15.000,00h. P.Q.M. la C.D.T.T.:  Respinge il ricorso proposto dalla societa G.S.D. Albereta San Salvi, confermando L’ammenda di . 500,00 inflitta dal G.S. Firenze.  Ordina lfincameramento della tassa di reclamo.
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