COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 81 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della San Gimignano Sport avverso la decisione del G.S.T. con la quale venivano sanzionati: 1) la societa con una ammenda di euro 300; 2) lfallenatore Spini Federico con una inibizione fino al 04/04/2012; 3) il Dirigente Rocchetti Alessandro con una inibizione fino al 04/05/2012. C.U. n.25 del 21/12/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 81 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della San Gimignano Sport avverso la decisione del G.S.T. con la quale venivano sanzionati: 1) la societa con una ammenda di euro 300; 2) lfallenatore Spini Federico con una inibizione fino al 04/04/2012; 3) il Dirigente Rocchetti Alessandro con una inibizione fino al 04/05/2012. C.U. n.25 del 21/12/2011. Per aver alcuni sostenitori della San Gimignano Sport insultato e minacciato lfarbitro, per quasi tutta la durata della gara ed anche oltre, fino al momento in cui il medesimo raggiungeva la propria auto, la societa veniva sanzionata con una ammenda pari ad Euro 300,00. Sempre durante la medesima gara g San Gimignano-Sinalungheseh lfallenatore della squadra ospitante, a fine partita, si avvicinava al D.G. chiedendo spiegazioni sul suo operato e mettendogli una mano sul braccio, proferendo una bestemmia. Invitato ad allontanarsi reagiva e offendeva nuovamente lfarbitro, pronunciando ancora una bestemmia. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione di tre mesi e mezzo. Anche il dirigente Rocchetti Alessandro veniva allontanato dal campo per aver urlato pesanti offese nei confronti dellfarbitro. Al termine della gara,inoltre, si faceva trovare presso lo spogliatoio del D.G. continuando ad offenderlo e minacciarlo. Desisteva solo grazie allfintervento di un altro dirigente. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione di 4 mesi e mezzo. Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la societa del San Gimignano Sport la quale si lamenta della eccessiva severita del G.S.T. relativamente alle sole prime due sanzioni, ritenendo equa la sanzione applicata al dirigente Rocchetti Alessandro. Per quanto concerne lfammenda applicata alla societa la reclamante ritiene che essa sia eccessiva rispetto ai fatti contestati. Preliminarmente la societa manifesta il dubbio che il D.G. possa aver individuato con certezza gli autori degli insulti e minacce in quanto i sostenitori delle due squadre erano mischiati tra loro sulla unica tribuna esistente. La societa ritiene inoltre eccessiva la multa per il comportamento non violento anche se deprecabile di solo 2 o 3 persone, ammesso che le stesse siano riferibili alla San Gimignano Sport. Relativamente alla condotta del proprio allenatore la reclamante sostiene che il tesserato in questione si era solo avvicinato al D.G. per chiedere spiegazioni, senza toccarlo e senza pronunciare alcuna bestemmia. Lfarbitro nel supplemento di rapporto gara precisa che gli insulti avvenivano solo in occasione di decisioni arbitrali in favore della squadra ospite e, pertanto, ritiene che provenissero dai sostenitori della squadra di casa. Per quanto concerne il sig. Spini Federico il D.G. riferisce che lfallenatore, al termine della gara, lo raggiungeva e gli metteva il braccio sul suo, pronunciando diverse bestemmie. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene assolutamente provati i fatti contestati. Per quanto concerne il tesserato Spina e indubitabile che la condotta posta in essere appare piuttosto grave sia in re ipsa ma soprattutto per lo status di allenatore del settore giovanile che ricopre. Pertanto la sanzione comminata dal G.S.T. appare ben calibrata rispetto ai fatti contestati al tesserato in questione Per quanto concerne invece la societa, la sanzione appare forse eccessiva rispetto ai fatti contestati. Infatti siamo di fronte alla condotta, esclusivamente verbale,di qualche genitore di calciatori che, evidentemente, non riescono in nessun modo a percepire il lato ludico di questo sport. Cosa che purtroppo capita in quasi tutte le partite. Pertanto, in considerazione anche della categoria di appartenenza, questa C.D. ritiene piu equo sanzionare la societa del San Gimignano con una ammenda di Euro 200,00. Rimane ovviamente confermata la sanzione a carico del dirigente Rocchetti Alessandro non essendo stata contestata dalla societa P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo della societa e ordina la restituzione della relativa tassa.
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