COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A 5 79 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Arpi Nova avverso la squalifica fino al 22/06/2012 del giocatore Mariotti Marzio (C.U. n. 33 del 22/12/2011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A 5
79 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca
Arpi Nova avverso la squalifica fino al 22/06/2012 del giocatore Mariotti Marzio (C.U. n. 33 del
22/12/2011)
Con rituale e tempestivo gravame la societa Arpi Nova adiva la C.D.T. contestando la decisione
dettagliata in epigrafe; i fatti si riferiscono allfincontro di calcio a cinque disputatosi in data 15
dicembre 2011 tra la reclamante e la societa ospitata La fondiaria.
Il G.S.T. Motivava cosi l'adozione del provvedimento impugnato con il reclamo: gA fine gara
rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e, successivamente, gli dava una violenta spinta sul petto
facendolo indietreggiare di circa tre passi procurandogli temporaneo dolore. Di poi, nello spogliatoio
arbitrale, profferiva frase irriguardosa e blasfemah.
Lfimpugnante nel reclamo contesta la dinamica dei fatti; pur ammettendo le frasi irriguardose,
espresse con toni decisamente alti, esclude qualsiasi contatto con il D.G. negando anche di aver
profferito la frase blasfema contestata.
La reclamante conclude pertanto per l'annullamento o comunque, ritenendo la sanzione eccessiva
con riferimento alla reale portata dei fatti, per una riduzione della stessa.
All'udienza del 27 gennaio 2012 il Presidente della societa, avuta previa lettura del supplemento
arbitrale inserito in atti, confermava ancora una volta la sola sussistenza delle offese con esclusione
di tutte le altre condotte illecite ipotizzate.
La ricostruzione fornita non appare credibile.
Sul punto il supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa C.D.T., ripercorre,
confermando punto per punto, tutte le censure mosse al comportamento del giocatore riportate
nellforiginario rapporto di gara; in particolare vengono fugati i dubbi sulla effettiva condotta violenta
assunta dal Mariotti e sul contenuto delle frasi offensive (pronunciate sia durante lfaggressione fisica
che successivamente) indubbiamente attribuite al calciatore.
Appare evidente che la reazione scomposta, violenta ed illegittima assunta dal giocatore esuli
completamente da qualsivoglia ambito sportivo e che la protesta associata non possa in alcun modo
giustificare la condotta illecita sopra descritta.
Occorre ricordare che il Mariotti, in quella competizione, rivestiva anche la carica di dirigente
accompagnatore, ruolo che lo onerava maggiormente nellfottemperanza di quelle regole di lealta e
correttezza prescritte dal codice (anche con riguardo allfesempio fornito alla squadra) e che giustifica
la squalifica comminata.
La sanzione applicata dal G.S.T. risulta, pertanto, corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone lfaddebito della relativa tassa.
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