COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 88 stagione sportiva 2011/2012. reclamo della societa ASD Lucca Calcio avverso decisione del GSTerritoriale. Esito gara Lucca Calcio . Molazzana del 27/11/2011. C.U 35 del 05/01/2012. La soc. Lucca Calcio, ritenendo la decisione presa in prima istanza meritevole di revisione, chiede a questa Commissione di esaminare quanto stabilito in prima istanza e assumere una diversa decisione a lei favorevole.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 88 stagione sportiva 2011/2012. reclamo della societa ASD Lucca Calcio avverso decisione del GSTerritoriale. Esito gara Lucca Calcio . Molazzana del 27/11/2011. C.U 35 del 05/01/2012. La soc. Lucca Calcio, ritenendo la decisione presa in prima istanza meritevole di revisione, chiede a questa Commissione di esaminare quanto stabilito in prima istanza e assumere una diversa decisione a lei favorevole. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dellfart. 33 comma 5 CGS. Osserva il collegio come ogni contenzioso instaurato in presenza di una controparte, questa deve essere resa edotta affinche possa a sua volta, fornire la propria versione dei fatti dandone prova al giudicante. Nel caso che occupa, questo non e avvenuto in quanto, la soc. Lucca Calcio, neanche dopo una esplicita richiesta della segreteria della Commissione, e stata in grado di produrre la prova di aver inviato i motivi di reclamo alla soc. Molazzana P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando lfincameramento della tassa prevista. 83 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Terrarossa avverso la squalifica fino al 22/04/2013 del giocatore Galleri Stefano (C.U. n. 33 del 22/12/2011) Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 18 dicembre 2011 nel corso della gara esterna disputata tra la reclamante e la societa ospitante A.S.D. Ricortola, il G.S.T. motivava cosi la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Galleri: gCalciatore in tribuna, a fine gara, colpiva il D.G. con piu sputi che raggiungevano lo stesso sulla divisa, sulla nuca, sulla testa ed alla schiena. Accompagnava tali gesti con offese e minacce.h. Avverso tale decisione la Societa in epigrafe proponeva rituale reclamo confutando la riferita dinamica degli eventi. Il calciatore, che effettivamente si trovava sugli spalti a causa di un infortunio, avrebbe protestato vivacemente durante tutto il corso della partita, giungendo persino ad apostrofare con termini offensivi il D.G. ma non avrebbe mai sputato verso il medesimo. La societa ammette che, a fine gara, qualche tifoso vicino alla rete possa aver attinto il D.G. con alcuni sputi ma esclude che tali gesti possano essere attribuiti al Galleri il cui rigore morale sarebbe assolutamente incompatibile con tali condotte. Peraltro il giocatore avrebbe avuto piena consapevolezza di essere stato riconosciuto dall'arbitro e pertanto sarebbe stato del tutto illogico per il medesimo rischiare, con un comportamento platealmente scorretto, una pesante squalifica. Il Presidente contesta infatti la misura della sanzione e, nel censurare il comportamento offensivo e minaccioso del proprio giocatore, nega l'episodio piu grave, ritenendo inaccettabile per la societa e per il calciatore la squalifica inerente agli sputi. Ripete ancora, per rafforzare il concetto, che il calciatore si scusa ma non accetta che la squalifica gli attribuisca un gesto cosi vergognoso e conclude chiedendo una riduzione del provvedimento adottato. Il reclamo appare parzialmente fondato. All'udienza del 27 gennaio 2012 veniva ascoltato il D.G. che, in modo pacato ed estremamente collaborativo confermava quanto dedotto nel rapporto di gara e si riportava alle considerazioni inserite nel supplemento arbitrale precedentemente fornito. Affermava altresi di aver identificato, senza ombra di dubbio, il Galleri come autore delle condotte incriminate per averlo precedentemente arbitrato e perche il medesimo era particolarmente riconoscibile in quanto dotato di stampelle; nonostante cio il calciatore avrebbe gseguitoh al termine della gara l'arbitro lungo il profilo della rete di delimitazione del campo da giuoco continuando nella sua azione illecita per diverso tempo. Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l'indubbio merito della terzieta nella gara e, nel caso concreto, il D.G. e preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; lo stesso inoltre sia nel supplemento che nella sua audizione, in modo estremamente chiaro ed assolutamente credibile, ha confermato le offese, le minacce e la volontarieta nella pluralita degli sputi diretti contro l'arbitro cosi smentendo tutte le tesi difensive. Attesa l'indubbia responsabilita del fatto in capo al giocatore resta da valutare la congruita della sanzione da irrogare. Il gesto descritto, altamente lesivo della dignita arbitrale e del rispetto che alla categoria deve essere riservato, da solo punito, per giurisprudenza sportiva consolidata, con la squalifica di circa un anno cui deve essere necessariamente aggiunta una congrua sanzione disciplinare per le plateali minacce e le offese di condimento. La pluralita dei gesti deve essere pero valutata con riguardo ad una sorta di gcontinuazioneh nell'azione illecita che collegata ad una seppur tardiva resipiscenza legittima una limitata riduzione della squalifica. Sulla mancata gaccettazioneh del provvedimento disciplinare questo organo di Giustizia Sportiva non puo in alcun modo interloquire dovendosi limitare a stabilire la correttezza e congruita delle sanzioni irrogate. Cio che invece risulta ai giuristi del tutto singolare nel caso concreto - rispetto alla pletora di casi analoghi che si verificano (purtroppo) sui campi da giuoco - e la capacita del giocatore, pur impedito nel partecipare attivamente alla competizione, di vedersi attribuire una sanzione cosi pesante senza nemmeno entrare sul campo da giuoco. P.Q.M. la C.D.T.T., accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica fino al 22 febbraio 2013 (anziche fino al 22 aprile 2013). Dispone la restituzione della relativa tassa.
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