COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 84 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 22.12.2011) Reclamo della G.S.D. piano del Quercione avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 84 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 22.12.2011) Reclamo della G.S.D. piano del Quercione avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S.T. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 29.12.2011 la societa G.S.D. Piano del Quercione, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, con ilo quale e stata sanzionata la medesima societa con lfammenda di . 600,00, con la seguente motivazione gper cancello di accesso al recinto di giuoco aperto ed incustodito che provoca indebita presenza di persona estranea che contesta lfoperato arbitrale. Per essere detto sostenitore, successivamente entrato in campo assumendo atteggiamento minaccioso verso il D.G. ed i calciatori avversari. A fine gara, lo stesso offendeva l’arbitro. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone lfannullamento per manifesta illogicita e carenza dei presupposti sostanziali che sono alla base. Precisa che il cancello indicato dal D.g. non e il cancello di accesso al recinto di giuoco, inteso come suo completamento strutturale, bensi e il cancello che dagli spogliatoi conduce al campo, che non puo essere in alcun modo sigillato e vigilato. Al contrario, precisa che il cancello che invece delimita il recinto di giuoco e stato chiuso per tutto il tempo necessario allo svolgimento della partita e per il tempo ad essa successivo, allegando per una migliore comprensione un disegno su come e strutturato lfimpianto sportivo. Rileva, inoltre, come vi sia una certa distanza (350 mt) da percorrere dal cancello di accesso agli spogliatoi ed il campo da gioco, affermando gcuriosamenteh che la persona che ha offeso il D.G. e un soggetto tesserato. Sulla base di detta tesi, ritiene che sia venuta meno il presupposto per lfincolpazione (indebita presenza sul campo da giuoco di soggetto estraneo alla gara), rilevando che e un preciso dovere dellfarbitro procedere allfidentificazione del soggetto in questione. A sostegno di detta argomentazione invoca lfesonero da qualsiasi tipo di responsabilita, in quanto la sanzione dovrebbe essere applicata non sulla base di una presunzione di responsabilita, ma sulla base della certezza della colpa. Certezza della colpa, aggiunge la reclamante, che . nel caso di specie . e venuta a mancare perche il D.g non ha ottemperato allfobbligo di riconoscere o farsi indicare le generalita del soggetto colpevole del comportamento anti-sportivo. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. In punto di fatto, le precisazioni offerte dal D.g. con il supplemento di rapporto evidenziano che lfimpianto sportivo in questione e delimitato da piu cancelli, due dei quali consentono lfaccesso agli spogliatoi. Il D.g.ha inoltre rilevato che entrambi i cancelli sono rimasti aperti ed incustoditi per tutto il tempo necessario allo svolgimento della partita, tantfe vero che lo stesso D.g. e potuto entrare ed uscire dalla struttura senza trovare alcun ostacolo. Con riferimento alla condotta posta in essere dalla persona estranea, o presunta tale, la reclamante nulla dice o contesta, se non sostenere (per ovvia convenienza) che il soggetto in questione e un tesserato, peraltro, senza indicarne le generalita. Ad ogni buon conto, lo stesso D.g. ha escluso che il soggetto non identificato possa essere una delle persone del G.S.D. Piano del Quercione (sig. Tuccori Alberto, sig. Trinchese Alfredo, sig. Donati Silvano, e sig. Bertolucci Loris) autorizzate a prendere parte alla gara e quindi inserite nelle note. In punto di diritto, del tutto improprio e privo di qualsiasi rilievo giuridico e il richiamo effettuato dalla reclamante alla pretesa allfesercizio di un potere da parte del D.g. che esula dalle proprie competenze. Occorre, infatti, ricordare che il D.G. dispone di poteri di identificazione dei soggetti tesserati che si trovano allfinterno della struttura di giuoco, non potendo, in alcun modo, esercitare detti poteri nei confronti di persone estranee, sostenitori etc. Ogni altra pretesa appare pertanto pretestuosa e totalmente priva di fondamento. Anche il richiamo al principio di diritto che dovrebbe a suo dire esimerla dalla sanzione appare illogico e insensato. La reclamante, forse presa troppo dal ricercare le ragioni giustificatrici delle proprie omissioni, dimentica la previsione di precetti sanzionatori per ipotesi di mancanza di colpa, sulla base del solo nesso di causalita tra la condotta e lfevento, prescindendo dallfesame dellfelemento soggettivo (la c.d. responsabilita oggettiva). P.Q.M. la C.D.T.T.: Respinge il reclamo proposto dalla societa G.S.D. Piano del Quercione; Conferma la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta alla reclamante dal G.S.T.; Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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