COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 84 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 22.12.2011) Reclamo della G.S.D. piano del Quercione avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
84 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 22.12.2011)
Reclamo della G.S.D. piano del Quercione avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00
inflitta dal G.S.T.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 29.12.2011 la
societa G.S.D. Piano del Quercione, nella persona del Presidente, ha impugnato il provvedimento
del Giudice Sportivo Territoriale, con ilo quale e stata sanzionata la medesima societa con
lfammenda di . 600,00, con la seguente motivazione gper cancello di accesso al recinto di giuoco
aperto ed incustodito che provoca indebita presenza di persona estranea che contesta lfoperato
arbitrale. Per essere detto sostenitore, successivamente entrato in campo assumendo
atteggiamento minaccioso verso il D.G. ed i calciatori avversari. A fine gara, lo stesso offendeva
l’arbitro.
La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone lfannullamento per manifesta
illogicita e carenza dei presupposti sostanziali che sono alla base.
Precisa che il cancello indicato dal D.g. non e il cancello di accesso al recinto di giuoco, inteso come
suo completamento strutturale, bensi e il cancello che dagli spogliatoi conduce al campo, che non
puo essere in alcun modo sigillato e vigilato.
Al contrario, precisa che il cancello che invece delimita il recinto di giuoco e stato chiuso per tutto il tempo necessario allo svolgimento della partita e per il tempo ad essa successivo, allegando per
una migliore comprensione un disegno su come e strutturato lfimpianto sportivo.
Rileva, inoltre, come vi sia una certa distanza (350 mt) da percorrere dal cancello di accesso agli
spogliatoi ed il campo da gioco, affermando gcuriosamenteh che la persona che ha offeso il D.G. e un soggetto tesserato.
Sulla base di detta tesi, ritiene che sia venuta meno il presupposto per lfincolpazione (indebita
presenza sul campo da giuoco di soggetto estraneo alla gara), rilevando che e un preciso dovere
dellfarbitro procedere allfidentificazione del soggetto in questione.
A sostegno di detta argomentazione invoca lfesonero da qualsiasi tipo di responsabilita, in quanto la sanzione dovrebbe essere applicata non sulla base di una presunzione di responsabilita, ma sulla
base della certezza della colpa.
Certezza della colpa, aggiunge la reclamante, che . nel caso di specie . e venuta a mancare perche
il D.g non ha ottemperato allfobbligo di riconoscere o farsi indicare le generalita del soggetto
colpevole del comportamento anti-sportivo.
La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, riunitasi in camera di consiglio, delibera
quanto segue.
Il reclamo non merita accoglimento.
In punto di fatto, le precisazioni offerte dal D.g. con il supplemento di rapporto evidenziano che
lfimpianto sportivo in questione e delimitato da piu cancelli, due dei quali consentono lfaccesso agli spogliatoi.
Il D.g.ha inoltre rilevato che entrambi i cancelli sono rimasti aperti ed incustoditi per tutto il tempo
necessario allo svolgimento della partita, tantfe vero che lo stesso D.g. e potuto entrare ed uscire
dalla struttura senza trovare alcun ostacolo.
Con riferimento alla condotta posta in essere dalla persona estranea, o presunta tale, la reclamante
nulla dice o contesta, se non sostenere (per ovvia convenienza) che il soggetto in questione e un
tesserato, peraltro, senza indicarne le generalita.
Ad ogni buon conto, lo stesso D.g. ha escluso che il soggetto non identificato possa essere una delle
persone del G.S.D. Piano del Quercione (sig. Tuccori Alberto, sig. Trinchese Alfredo, sig. Donati
Silvano, e sig. Bertolucci Loris) autorizzate a prendere parte alla gara e quindi inserite nelle note.
In punto di diritto, del tutto improprio e privo di qualsiasi rilievo giuridico e il richiamo effettuato dalla
reclamante alla pretesa allfesercizio di un potere da parte del D.g. che esula dalle proprie
competenze.
Occorre, infatti, ricordare che il D.G. dispone di poteri di identificazione dei soggetti tesserati che si
trovano allfinterno della struttura di giuoco, non potendo, in alcun modo, esercitare detti poteri nei
confronti di persone estranee, sostenitori etc.
Ogni altra pretesa appare pertanto pretestuosa e totalmente priva di fondamento.
Anche il richiamo al principio di diritto che dovrebbe a suo dire esimerla dalla sanzione appare
illogico e insensato.
La reclamante, forse presa troppo dal ricercare le ragioni giustificatrici delle proprie omissioni,
dimentica la previsione di precetti sanzionatori per ipotesi di mancanza di colpa, sulla base del solo
nesso di causalita tra la condotta e lfevento, prescindendo dallfesame dellfelemento soggettivo (la
c.d. responsabilita oggettiva).
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
Respinge il reclamo proposto dalla societa G.S.D. Piano del Quercione;
Conferma la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta alla reclamante dal G.S.T.;
Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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