COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 71 stagione sportiva 2011/2012 Gara United Firenze / Casellina (2-1) del 4/12/2011. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 7/12/2011 Del. Prov. Firenze Reclama la societa Casellina avverso la seguente decisione del G.S.: SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 LOTTI ALESSANDRO (CASELLINA)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 71 stagione sportiva 2011/2012 Gara United Firenze / Casellina (2-1) del 4/12/2011. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 7/12/2011 Del. Prov. Firenze Reclama la societa Casellina avverso la seguente decisione del G.S.: SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 LOTTI ALESSANDRO (CASELLINA) Dopo essere stato ammonito offendeva il D.G. tenendo nel contempo contegno irriguardoso verso il medesimo, alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva violentemente la mano destra dell'Arbitro facendogli cadere il cartellino rosso e provocandogli dolore per circa 1 minuto. Di poi, reiterava le offese e minacce nei confronti del medesimo D.G.. La societa pure ammettendo la responsabilita del proprio tesserato qualifica come involontario e non intenzionale il gesto posto in essere dal calciatore. Contesta la violenza sostenendo la lievita del colpo inferto allfarbitro. Chiede una riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma quanto sostenuto in prime cure sottolineando la violenza e la volontarieta della condotta del calciatore Lotti. La C.D.T. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In primo luogo occorre osservare che l’impugnazione e relativa esclusivamente al gesto del calciatore verso lfarbitro e non alle frasi dallo stesso profferite. Per quanto riguarda il gesto, il Collegio sottolinea l’estrema gravita dello stesso e l’assoluta antisportivita posta in essere dal calciatore. Il rapporto dellfarbitro e esaustivo cosi come il suo supplemento anche se, a parere della C.D., il D.G. deve limitarsi a riferire i fatti nel loro accadimento storico senza porre in essere commenti come invece avvenuto in questo caso. In punto di quantificazione della sanzione, pur condividendo con il primo Giudice la necessita di una severa punizione sportiva, la C.D. ritiene vada apportata una diminuzione della stessa a anche in virtu di precedenti giurisprudenziali su fatti analoghi. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Lotti Alessandro fino al 7/9/2012. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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