COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 68 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. Sporting Massa Macinaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato il calciatore Accordino Keiner Alfonso fino al 30.11.2016 con proposta di radiazione successivamente revocata per convertirla in provvedimento esecutivo. (C.U. n. 23 e 25 /2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 68 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. Sporting Massa Macinaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato il calciatore Accordino Keiner Alfonso fino al 30.11.2016 con proposta di radiazione successivamente revocata per convertirla in provvedimento esecutivo. (C.U. n. 23 e 25 /2011) Con reclamo tempestivamente proposto la U.S.D. Massa Macinaia ha impugnato uno dei tre provvedimenti assunti dal G.S.T. nei confronti della Societa reclamante, quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Accordino Keiner Alfonso. La peculiarita delle decisioni e della loro pubblicazione ha indotto la C.D. a riesaminare, sia sotto il profilo dellfinformazione sia sotto quello sostanziale, i due C.U contenenti i provvedimenti relativi alla gara che, valida per il Campionato Juniores Provinciali, ha visto opposte - in data 26.11.2011 - le squadre dello Sporting Massa Macinaia A.S.D. e della U.S. Ghivizzano A.S.D.. Il Collegio premette che il C.U. n. 23, edito in data 01.12.2011, reca in alto il riferimento: C.U. n. 26 con indicazione del numero iniziale pagina 1089 e termina con la pagina 1119. Tale Comunicato contiene alla pag. 1105 la decisone del G.S. relativa allfesito della gara, mentre alla successiva pagina 1106 riporta il provvedimento impugnato che integralmente di seguito si riporta: SQUALIFICA FINO AL 30/11/2016 ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA) Espulso per contegno irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, alla notifica dava un calcio al basso ventre del D.G. con i tacchetti della scarpa procurandogli dolore, nonostante fosse trattenuto a forza dai propri compagni. Verificato che il dolore al ventre era tale da non consentirgli di correre il D.G. sospendeva la Gara. Benche trattenuto tentava di aggredirlo piu volte, tuttavia riusciva a sputargli in faccia. Mentre l'Arbitro si accingeva a lasciare l'impianto, accompagnato dall'Assistente di parte Sig. TUCCORI Giacomo, il Giocatore ACCORDINO munito di una spranga di ferro di circa 40 centimetri, colpiva con violenza il vetro anteriore dell'auto dell'Arbitro danneggiandolo, poi colpiva anche i vetri laterali e posteriori. Quindi mentre il D.G. tentava di allontanarsi l'ACCORDINO lo colpiva violentemente con il solito attrezzo alla testa, regione occipitale temporale destra, procurandogli forte dolore e un principio di annebbiamento della vista. Rientrato nello spogliatoio accompagnato dai Dirigenti della Societa MASSA MACINAIA, attendeva l'arrivo della FORZA PUBBLICA, precedentemente chiamata Lasciato l'impianto, scortato dai Vigili Urbani del Comune di Capannori che lo accompagnavano fino al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca dove veniva sottoposto alla T.A.C. alla testa, e veniva rilasciata una prognosi di tre giorni s.c. Il GIUDICE SPORTIVO ritiene opportuno, vista la gravita degli eventi, proporre la radiazione per il Calciatore in oggetto.Il C.U. n. 24 inizia con la pagina 1090 e termina con la pagina 1115. Il C.U. n. 25, che inizia con la pagina 1116 e si conclude a pagina 1140, pubblicato in data 15.12.2011, riporta, a pagina 1136, quanto segue:
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