• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES
ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA)
a parziale modifica della Delibera pubblicata alla pagina 1106 del C.U. n‹ 23 del 01/12/2011, il
GIUDICE SPORTIVO dispone che, ferma la motivazione di cui alla sanzione irrogata nei confronti di
ACCORDINO KEINER ALFONSO, poiche ai sensi dell’Art. 19 comma 3 del C.G.S., cosi come
novellato, non essendo piu operante la proposta di radiazione, al Calciatore su menzionato venga
inflitta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e non la
squalifica fino al 30/11/2016.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES
ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA)
a parziale modifica della Delibera pubblicata alla pagina 1106 del C.U. n‹ 23 del 01/12/2011, il
GIUDICE SPORTIVO dispone che, ferma la motivazione di cui alla sanzione irrogata nei confronti di
ACCORDINO KEINER ALFONSO, poiche ai sensi dell'Art. 19 comma 3 del C.G.S., cosi come
novellato, non essendo piu operante la proposta di radiazione, al Calciatore su menzionato venga
inflitta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e non la
squalifica fino al 30/11/2016.
La errata indicazione delle pagine e dei numeri del C.U. n. 23 ha determinato la C.D,. a riesaminare i
comunicati recanti i numeri 23 . 24 . 25 constatando che esiste un evidente errore di numerazione
delle pagine costituenti il C.U. n. 23 per cui si invita la competente Delegazione Provinciale a
controllare e rettificare, ove del caso, la numerazione dei C.U. e delle pagine in essi contenute al fine
di consentire a chiunque una corretta e rapida consultazione degli stessi.
Per quanto riguarda il merito del reclamo si precisa che con esso la Societa, che indirizzandolo ad
un generico g Spett.le FIGC Ufficio reclamih dimostra di non conoscere i meccanismi piu elementari
della Giustizia Sportiva e quindi delle Norme Federali, ha impugnato solo il provvedimento
pubblicato sul C.U. n. 23 ed unicamente per quanto riguarda la squalifica fino al 30.11.2016, nulla
eccependo in ordine alla proposta di radiazione.
La parte del provvedimento relativa alla gproposta di radiazioneh e stata, come gia evidenziato,
oggetto di modifica, sia pure con una errata corrige, infliggendo gla preclusione c. e non la squalifica
fino al 30/11/2016Tale provvedimento, pubblicato in data 15/12/2011 non e stato impugnato dalla societa nei termini
previsti per cui questo giudice e chiamato ad esaminare unicamente la richiesta contenuta nel
reclamo.
Con lfoccasione si precisa che la norma recata dallfarticolo 19, punto 3, prevede lfapplicazione della
preclusione una volta che la sanzione sia stata inflitta nel massimo edittale.
Tutto cio premesso si osserva che con il reclamo la Societa non contesta i fatti posti a base della
motivazione con cui il G.S. ha assunto i provvedimenti, per cui essi non possono essere in alcun
modo messi in dubbio, ma si limita a giustificare in parte (ca sua parziale discolpa) il
comportamento del calciatore attribuendolo sia alla giovane eta che alla recente scomparsa di un
amico.
Nessuna di tali osservazioni puo costituire di per se motivo per infliggere sanzioni di diversa, minore,
portata solo che si consideri la gravita dei fatti ampiamente descritti in atti che avrebbero, peraltro,
potuto causare danni fisici ancor maggiori.
Inoltre essi risultano reiterati ed in momenti diversi con modalita che indicano la chiara volonta del
calciatore di recare grave nocumento fisico allfarbitro.
Ribadito, quindi, che nessuna eccezione e stata sollevata dalla Societa reclamante in ordine alla
preclusione comminata con il C.U. n. 25/2012 e cosi ricostruita la vicenda la C.D. dichiara il reclamo
inaccoglibile e,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, infligge al calciatore Accordino Keiner Alfonso la squalifica per cinque
anni, e cosi fino al 30 novembre 2016, permanendo la ulteriore sanzione della preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dellfarticolo 19, comma 3, del C.G.S.
contenuta in un C.U. non impugnato.
Dispone lfacquisizione della tassa di reclamo.
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ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA)
a parziale modifica della Delibera pubblicata alla pagina 1106 del C.U. n‹ 23 del 01/12/2011, il
GIUDICE SPORTIVO dispone che, ferma la motivazione di cui alla sanzione irrogata nei confronti di
ACCORDINO KEINER ALFONSO, poiche ai sensi dell’Art. 19 comma 3 del C.G.S., cosi come
novellato, non essendo piu operante la proposta di radiazione, al Calciatore su menzionato venga
inflitta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e non la
squalifica fino al 30/11/2016."