COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 21.12.2011) C.U. N. 40 del 2/2/2012 . pag. 1549 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova avverso la sanzione dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.40 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
82 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 21.12.2011)
C.U. N. 40 del 2/2/2012 . pag. 1549
Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova avverso la sanzione
dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 27.12.2011
lfAssociazione Sportiva Dilettantistica Cortenuova ha proposto reclamo avverso la sanzione
dellfammenda di . 600,00 inflitta dal G.S. Firenze gper avere, propri sostenitori tirato in campo 6
rotoli di carta igienica e successivamente fatto esplodere 7 petardi offendendo e minacciando, nel
contempo, il D.g.. Sanzione comminata ai sensi dellfart. 62, comma 2 bis delle N.O.I.F. e dellfart. 12
commi 3 e 6 del C.G.S.Di seguito si riportano in forma sintetica i motivi sui quali la societa chiede la riduzione della
sanzione comminata:
a) la societa, se con riguardo al lancio ai rotoli di carta igienica nulla contesta e oppone, con
riferimento al lancio dei petardi rileva che sono stati lanciati da un gruppo di amici di alcuni
giocatori dal ciglione del rio che costeggia il campo, quindi fuori dal recinto di giuoco e
probabilmente dentro lo stesso rio.
Sul punto rileva come il suddetto evento sia un episodio da catalogarsi come di natura
occasionale e non preordinato, evidenziando come nel periodo natalizio il materiale
pirotecnico sia di facile reperibilita sul mercato, soprattutto tra i piu giovani, ed il cui uso
venga effettuato per semplice divertimento, senza alcuna intenzione intimidatoria.
b) Per quanto attiene le offese rivolte al D.g., nega che cio sia avvenuto, rilevando che non cfe
stato alcun episodio che puo aver dato adito a contestazioni, anche se poi precisa che
qualcuno puo aver apostrofato lfarbitro con cori di scherno, con lfintento di prenderlo in giro,
tipico dei ragazzi ed adolescenti.
c) Infine, la reclamante compie alcune riflessioni sullfapplicabilita dellfart. 12 C.G.S. nei confronti
delle societa dilettantistiche, evidenziando la mancanza di strumenti atti ad impedire
concretamente i comportamenti vietati dal suddetto precetto sanzionatorio e la sussistenza -
nel caso di specie - dellfattenuante prevista dallfart. 13, comma 1, lett. a).
La Commissione, acquisita la documentazione necessaria per la decisione, cosi si pronuncia.
Gli elementi prodotti dalla reclamante e quelli successivamente acquisiti dalla Commissione
consentono di accogliere il reclamo.
Le precisazioni offerte dal D.G. con il supplemento di rapporto reso su richiesta della Commissione
consentono di escludere lfapplicazione al caso di specie del precetto sanzionatorio di cui all’art. 12,commi 3 e 6.
Le ragioni di tale esclusione sono da rinvenire non tanto nelle seppur pregevoli considerazioni
esposte dalla reclamante sul punto, ma dal fatto che non risulta vi sia stata alcuna gintroduzione e
utilizzazioneh di materiale pirotecnico allfinterno dellfimpianto sportivo.
Lfarbitro, infatti, ha precisato che i petardi venivano lanciati dallfargine non scoppiando mai sul
terreno di giuoco, con cio evidenziando che i comportamenti in questione esulavano dal contesto
dellfincontro sportivo e non hanno inciso sullo svolgimento della partita.
A conferma di tale assunto occorre prendere nota del fatto che lo stesso D.g. ha aggiunto di aver
notato una certa euforia nei ragazzi che lanciavano i petardi ed un ambiente allegro e spensierato.
Invero, e da addebitare alla societa ai sensi dellfart. 62 delle N.O.I.F. il lancio dei rotoli di carta
igienica sul terreno di giuoco (circostanza pacifica), che peraltro hanno determinato la sospensione
della gara per alcuni minuti, e le offese e le minacce rivolte al D.g., confermate da questfultimo in
sede di supplemento.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
Ë Accoglie il reclamo proposto dalla Associazione sportiva Dilettantistica Cortenuova,
disponendo la riduzione dellfammenda inflitta dal G.S. Firenze ad e 300,00;
Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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