COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASD REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BAGNAIA ¡V REAL S.ORSOLA DISPUTATA A BAGNAIA IL 26.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.025 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: „h PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 A 3; „h PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; „h AMMENDA DI £á. 150,00. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEI GIORNI 19 e 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO DI RIFORMARE IN TOTO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL G.S. ERA PRESENTE L¡¦AVV. MICHELE TITOLI, GIUSTA DELEGA DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASD REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BAGNAIA ¡V REAL S.ORSOLA DISPUTATA A BAGNAIA IL 26.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.025 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: „h PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 A 3; „h PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; „h AMMENDA DI £á. 150,00. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEI GIORNI 19 e 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO DI RIFORMARE IN TOTO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL G.S. ERA PRESENTE L¡¦AVV. MICHELE TITOLI, GIUSTA DELEGA DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE In seguito all’esame della documentazione acquisita la Commissione osserva quanto segue. Successivamente allaudizione del delegato della societa reclamante, la Commissione Disciplinare riservava la decisione all¡¦esito delle informazioni da parte della Segreteria del CRU circa la pubblicazione nel C.U. nr. 024 del 23/11/2011, della data relativa alla gara Bagnaia ¡V Real S. Orsola. Con lettera del 25/01/2012, la Segreteria del CRU comunicava per iscritto a questa Commissione che in data 23/11/2011 e stato pubblicato un solo Comunicato Ufficiale, allegandone uno stralcio [ che e stato rimesso in allegato] dal quale risulta che la partita Bagnaia ¡V Real S.Orsola era fissata per il giorno 26/11/2011 alle ore 14.45 presso il campo sportivo di Bagnaia di Perugia. Stante le risultanze degli atti forniti dalla Segreteria del CRU, questa Commissione ritiene che la copia del Comunicato nr. 024 del 23/11/2011, prodotta dalla societa reclamante, non possa essere considerata ed utilizzata come valida prova documentale a sostegno di quanto dedotto nel reclamo, circa l¡¦affidamento che la partita doveva essere disputata il giorno 27/11/2011. L¡¦unico comunicato ufficiale e quello in mano di questa Commissione pubblicato nel sito del CRU ed il cui estratto, tramite la Segreteria e acquisito agli atti. La copia del Comunicato prodotta dalla societa reclamante deve, per contro, considerarsi non veritiera e frutto di possibile manomissione. Per quanto sopra devono ritenersi correttamente comminate le sanzioni inflitte dal G.S. sia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sia la penalizzazione di un punto in classifica, sia l¡¦ammenda di £á 150,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Manda gli atti al Presidente del CRU per quanto di competenza. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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