COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI ¡V GM 10 DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 10.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.020 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PUBBLICATO IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2012 ALL’ALLENATORE RICCI ERRICO. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI ¡V GM 10 DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 10.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.020 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PUBBLICATO IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2012 ALL’ALLENATORE RICCI ERRICO. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con precisione e dovizia di particolari la condotta offensiva, altamente irriguardosa, posta in essere dall¡¦allenatore Ricci Errico sia durante che alla fine della partita e stata ricostruita dal direttore di gara durante l¡¦odierna audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare. Tuttavia il suddetto comportamento integra esclusivamente gli estremi dell¡¦offesa ma non anche quelli della minaccia, pertanto a parere di questa Commisione la squalifica inflitta dal G.S. all¡¦allenatore Ricci Errico puo essere contenuta fino al 15/03/2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla societa Gruppo Sportivo Romeo Menti, riduce la squalifica inflitta all¡¦allenatore Ricci Errico fino al 15.03.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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