COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE BONUCCI MANUELE TESSERATO DELLA SOCIETA¡¦ ACD MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO V MAGIONE DISPUTATA A TUORO IL 08.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.069 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 11.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL CALCIATORE IN PROPRIO, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE IL COMMISSARIO DI CAMPO ED IL CALCIATORE RECLAMANTE IN PROPRIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE BONUCCI MANUELE TESSERATO DELLA SOCIETA¡¦ ACD MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO V MAGIONE DISPUTATA A TUORO IL 08.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.069 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 11.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL CALCIATORE IN PROPRIO, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE IL COMMISSARIO DI CAMPO ED IL CALCIATORE RECLAMANTE IN PROPRIO. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti di gara ed all’esito dell¡¦audizione e emerso con certezza che il calciatore Manuele Bonucci, nel corso di una concitata azione di gioco, ha pronunciato un¡¦offesa a sfondo razziale nei confronti di un avversario. Tale comportamento merita adeguata sanzione, che la Commissione ritiene equo contenere in cinque giornate di gara sanzione minima prevista dall¡¦art.11 comma 2 del C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Bonucci Manuele, riduce la squalifica inflitta dal G.S. a cinque giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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