COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI A1¨ NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASD SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – SAN SISTO DISPUTATA A TERNI IL 15.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 23/02/2012 AL CALCIATORE GIOMBINI SIMONE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 03.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI A1¨ NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA¡¦ ASD SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI - SAN SISTO DISPUTATA A TERNI IL 15.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 23/02/2012 AL CALCIATORE GIOMBINI SIMONE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02 FEBBRAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA¡¦ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO DELLA GARA. MOTIVI DELLA DECISIONE L¡¦audizione dell¡¦arbitro della gara e emerso che il calciatore Simone Giombini, dopo la notifica dell¡¦espulsione, ha pronunciato una frase offensiva all¡¦indirizzo del diretto di gara. Quest¡¦ultimo ha altresi riferito di non essere in grado di affermare che le frasi offensive pronunciate dal Giombini fossero a lui rivolte. Alla luce di cio la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 14.02.2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla societa reclamante, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Giombini Simone fino al 14.02.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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