• Stagione sportiva: 2011/2012
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 promosso da: Sig. Davide Saverino / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori
Avv. Dario Buzzelli Presidente
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 23 gennaio 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2180 del 19.9.2011) promosso da: Davide Saverino, residente in Settimo Milanese (MI), C.F. SVRDVD77A29F205Y, assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Pilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 20122 Milano, Via Fontana n. 25 – parte istante – contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 – parte intimata –
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 promosso da: Sig. Davide Saverino / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori
Avv. Dario Buzzelli Presidente
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 23 gennaio 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2180 del 19.9.2011) promosso da: Davide Saverino, residente in Settimo Milanese (MI), C.F. SVRDVD77A29F205Y, assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Pilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 20122 Milano, Via Fontana n. 25 - parte istante - contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 - parte intimata -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
1. Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Davide Saverino, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere, prima della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della predetta gara, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. La vicenda nasce nell’ambito dell’inchiesta penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona, che ha portato all’arresto, tra gli altri, di alcuni tesserati FIGC imputati di associazione per delinquere connessa a episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive. La Procura Federale, una volta acquisiti gli atti, ha svolto un’autonoma attività, procedendo all’audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda. A conclusione delle indagini, la Procura Federale, ritenuta provata la violazione di inderogabili regole di condotta da parte di membri dell’ordinamento sportivo, ha proceduto al deferimento degli stessi presso la Commissione disciplinare. In particolare il Saverino, secondo la Procura Federale, avrebbe posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, incontrandosi ad Imola con il Direttore Sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone, e il dr. Marco Pirani, qualche giorno prima della gara per concordarne l’esito, pur non raggiungendo l’accordo perché il calciatore proponeva la vittoria per la sua squadra.
2. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 9 agosto 2011, affermava la responsabilità del Saverino per i fatti a lui contestati e irrogava allo stesso la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione. Avverso tale decisione il Saverino proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 030 del 19 agosto 2011, respingeva il ricorso confermando integralmente le statuizioni del primo Giudice. La Corte, richiamate sinteticamente le tesi difensive del Saverino, riteneva «quantomeno singolare che, non vedendo il Pirani … da molto tempo, il Saverino decideva di incontrarlo proprio pochi giorni prima della partita Reggiana-Ravenna in compagnia di Giorgio Buffone». La Corte reputava altresì “non credibile” che due persone che non hanno frequenti incontri avessero deciso di incontrarsi facendo un apposito viaggio per pranzare insieme. Riteneva invece “verosimile” che detto incontro, per la concomitanza con la gara Reggiana-Ravenna e per i soggetti presenti (Pirani e Buffone, che risulterebbero “tra le persone più attive nell’intera vicenda del calcio scommesse”) fosse finalizzato a discutere dell’alterazione del risultato. A conferma di ciò la Corte richiamava sinteticamente le dichiarazioni dei predetti Buffone e Pirani, ricordando che il primo ha confermato che nell’incontro si discusse espressamente di combine, anche se non venne raggiunto alcun accordo, ed il secondo ha confermato l’incontro dichiarando di averlo procurato su richiesta del Buffone per pianificare un risultato di pareggio. La Corte concludeva affermando la sussistenza nella fattispecie del tentato illecito.
3. Con atto depositato in data 19.9.2011, il Sig. Davide Saverino ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, chiedendo: «In via principale: revocare e/o riformare integralmente la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., emessa con C.U. n. 030/2011 del 19 agosto 2011, limitatamente alla posizione relativa a Saverino Davide e per l’effetto proscioglierlo dagli addebiti contestati. In via subordinata: Nella non creduta e denegata ipotesi in cui l’On.le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport adito non dovesse accogliere le conclusioni formulate in via principale, allora derubricare il capo di incolpazione dall’art. 7 comma 1 del G.C.S. al solo art. 1 comma 1 e conseguentemente applicare la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e ragione. In via ulteriormente subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui l’On. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport adito non dovesse accogliere le conclusioni formulate in via principale o in via subordinata, allora derubricare il capo di incolpazione dall’art. 7 comma 1 del G.C.S. al solo art. 7 comma 7 e conseguentemente applicare la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testi e formulare capitoli di prova. In ogni caso con refusione dei diritti amministrativi e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ». A sostegno delle richieste avanzate, l’istante deduce che dall’esame della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e della decisione della Corte di Giustizia Federale emergerebbero «l’assoluta superficialità con cui sono stati analizzati i fatti e … la totale ed evidente assenza sia dell’elemento probatorio idoneo a dimostrare il fondamento di quanto contestato al Saverino che della motivazione del provvedimento adottato». Richiama in proposito l’art. 34, comma 2°, C.G.S., che impone la motivazione delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva, rilevando che la dichiarazione di un tesserato – Buffone, nel caso di specie, il quale sarebbe peraltro, secondo parte istante, inattendibile – non potrebbe essere considerata una valida motivazione. Osserva inoltre che laddove una semplice dichiarazione di un tesserato, manifestamente contraddittoria e non supportata da alcun elemento o riscontro probatorio, fosse sufficiente a squalificare automaticamente qualsiasi altro tesserato, si creerebbe un precedente giurisprudenziale pericoloso per tutti i tesserati. Al contrario, secondo parte ricorrente, che richiama in proposito alcuni
precedenti giurisprudenziali, allorquando a supporto delle decisioni adottate non siano state acquisite prove, ma solo indizi, questi ultimi dovrebbero essere dei «fatti certi dai quali si risale ad altri incerti che vengono provati sulla base della gravità, precisione e concordanza indiziante». Con riferimento all’incontro per cui è stata irrogata la sanzione, parte ricorrente rileva che gli organi giudicanti avrebbero dovuto valutare anche quanto detto dal Pirani, organizzatore dell’incontro stesso, il quale avrebbe affermato che il Sig. Buffone, in vista della gara Reggiana – Ravenna, avrebbe contattato dirigenti della squadra avversaria e non calciatori. Inoltre, lo stesso Pirani avrebbe dichiarato che il Sig. Buffone volle incontrare il Sig. Saverino per parlare di un suo eventuale trasferimento nel club romagnolo. Pertanto, a parere del ricorrente, le dichiarazioni del Pirani collimerebbero con la versione dei fatti da egli fornita. Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi, parte ricorrente rileva che il Sig. Buffone, nelle dichiarazioni rese al P.M. di Cremona, si sarebbe più volte contraddetto ed avrebbe cambiato versione per tre volte, in occasione di tre successive audizioni (innanzi al G.I.P. di Cremona, al P.M. di Cremona e alla Procura Federale), individuando un ruolo attivo del Saverino solo nell’ultima di tali audizioni.
4. Con memoria depositata in data 26.9.2011 si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall’istante e la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite, ma riservandosi di proporre le proprie repliche allorquando, a seguito della pubblicazione della decisione in forma integrale, la controparte avesse formulato i propri motivi di ricorso.
5. Costituitosi il Collegio arbitrale, composto dal Prof. Avv. Luigi Fumagalli e dall’Avv. Marcello De Luca Tamajo, nonché dall’Avv. Dario Buzzelli, dai primi due nominato quale terzo arbitro con funzioni di presidente, all’udienza del 24 ottobre 2011 veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione, veniva concesso alla parte istante termine al 4 novembre 2011 per il deposito di una memoria illustrativa e, alla parte intimata, termine al 21 novembre per il deposito di una memoria replica, e veniva fissata per la discussione l’udienza del 15 dicembre 2011.
6. Con note del 2.11.2011 parte ricorrente, dato atto dell’avvenuto deposito delle motivazioni della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. oggetto di impugnazione, le ha contestate estesamente. In particolare, deduce che la motivazione sarebbe priva di alcun elemento probatorio e insiste nel rilevare che l’incontro tra il Saverino e il Pirani non può costituire prova certa ed inequivocabile della commissione di un tentato illecito, poiché in quella sede fu solo proposto al Saverino un ingaggio per la stagione successiva, come dichiarato dal Pirani. Ritiene di fondamentale importanzacomparare le motivazioni della decisione impugnata con altre due decisioni della stessa Corte di assoluzione dei tesserati incolpati. Sottolinea, tra l’altro, di non essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica, di non essere stato sentito, neppure come persona informata sui fatti, di non essere mai stato menzionato nei colloqui intercettati, di non aver subito intercettazioni. In punto di diritto contesta la sussistenza della fase preparatoria dell’illecito. Censura infine la decisione per violazione dell’art. 34, comma 2°, C.G.S., perché il deposito delle motivazioni è avvenuto oltre il termine di quindici giorni dalla decisione e perché la Corte avrebbe omesso di enunciare i motivi di diritto che hanno portato al provvedimento impugnato.
7. Con memoria del 17.11.2011, la F.I.G.C. ha replicato alle avverse deduzioni ed ha ripercorso, preliminarmente, le vicende che hanno portato all’incolpazione del ricorrente. La F.I.G.C. deduce, poi, che l’insieme degli elementi esaminati dalla Corte (in particolare, le intercettazioni agli atti e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti) sarebbero chiari, univoci e concordanti; il concetto di “maggiore verosimiglianza” espresso nella sentenza impugnata non costituirebbe un elemento dirimente della decisione, ma una mera replica alle giustificazioni del ricorrente. Non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento tra il ricorrente e altri incolpati, in quanto difetterebbe in radice una situazione omologa che possa essere segnalata come termine di comparazione. La parte intimata deduce, infine, la non perentorietà del termine per il deposito delle motivazioni e l’adeguatezza delle stesse.
8. All’udienza del 15 dicembre 2011 si è svolta la discussione nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie tesi difensive e, successivamente, replicato a quelle avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il primo nucleo di censure che in ordine logico il Collegio ritiene di dover affrontare attiene ad una pretesa nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 34, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sotto i distinti profili: (i) del deposito delle motivazioni oltre il prescritto termine di quindici giorni, e (ii) della totale assenza di motivazione per tale intendendosi «l’enunciazione di motivi di diritto che precedono l’emanazione di una decisione con l’esposizione chiara delle norme di legge e dei principi di diritto». Con riferimento al primo profilo, il Collegio rileva che se è certamente vero che, secondo la richiamata norma dell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, le motivazioni delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva devono essere depositate entro quindici giorni dalla loro adozione, non è però vero che dalla violazione di tale disposizione discende la nullità del provvedimento. Occorre considerare, infatti, che costituisce principio generale, valido per tutti i procedimenti giurisdizionali e giustiziali, quello secondo il quale il termine per il deposito tanto del dispositivo che della sentenza, in difetto di tassative prescrizioni, non può essere considerato perentorio e che pertanto la sua violazione non incide sulla validità della sentenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. Stato, Sez. IV 22 settembre 2003, n. 5537). E’ questo, del resto, anche l’orientamento più volte espresso da Codesto Tribunale (Cfr., tra gli altri, Lodo P. Gallo/F.I.G.C. del 28 gennaio 2010), al quale il Collegio ritiene di dover senz’altro aderire.
10. Parimenti privo di fondamento si rileva, a giudizio del Collegio, l’altro profilo di doglianza sollevato dalla parte istante in ordine ad una presunta totale carenza motivazionale del provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Federale. Occorre premettere, su di un piano più generale, che per totale assenza di motivazione si intende l’omissione completa dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tali da precludere l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione (Cfr., per tale ultimo profilo, Cass. civ. Sez. II, 04/10/2011, n. 20310). Ora, anche senza voler considerare che, in base alla richiamata disposizione contenuta nell’art. 34, 2° comma, Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva devono essere motivate in modo sintetico, il Collegio rileva che nelle due pagine di cui si compone la decisione adottata dalla Corte di Giustizia Federale sono analizzate e riportate analiticamente le contestazioni mosse all’istante dalla Procura Federale con i riferimenti, anche normativi, alle disposizioni violate, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, il contenuto dell’atto di appello proposto dall’istante, e, infine, le motivazioni sulla base delle quali la Corte di Giustizia è pervenuta, come si legge testualmente nello stesso provvedimento, a «ravvisare la sussistenza del tentato illecito e ritenere corretta la sentenza del Giudice di primo grado». Sono sufficienti questi semplici rilievi, a giudizio del Collegio, per escludere nella fattispecie l’esistenza della denunciata totale carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, il quale, come subito si dirà, va pure indenne anche da quelle altre censure più strettamente afferenti al suo impianto motivazionale. 11. Passando allora alla valutazione di tali ulteriori deduzioni difensive, il Collegio rileva che l’istante censura la decisione della Corte di Giustizia Federale per essere stato egli condannato nonostante l’inesistenza, a suo dire, di validi elementi di prova a dimostrazione della violazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, ed in ogni caso, nonostante il difetto totale e assoluto «della c.d. fase preparatoria» dell’illecito contestato. Giova premettere al riguardo che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria né la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Cfr. Lodo D. Mauro/F.I.G.C. del 3.3.2011). Ciò premesso, osserva il Collegio che le risultanze degli atti dell’indagine penale – la cui utilizzabilità in questa sede arbitrale non è in discussione – nonché quelle eseguite nella sede sportiva, consentono di ritenere provata la violazione contestata all’istante. Al riguardo particolare rilievo assume l’incontro tenutosi ad Imola il mercoledì precedente la partita Reggiana-Ravenna del 10 aprile 2011, al quale hanno partecipato il Direttore Sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone, l’odontoiatra di Ancona Marco Pirani (personaggio chiave dell’intera inchiesta sul c.d. calcio scommesse) e lo stesso istante Davide Saverino. Il Direttore Sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone, sentito più volte e in diverse sedi – e precisamente, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011, dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale in data 8 giugno 2011 e dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in data 6 luglio 2011 – ha riferito che l’incontro era finalizzato ad organizzare un possibile aggiustamento del risultato della predetta gara Reggiana-Ravenna del 10 aprile 2011, aggiustamento che non si realizzò perché non fu trovata una soluzione che fosse soddisfacente per entrambe le squadre: «Per quanto riguarda la partita Reggiana-Ravenna il Dott. Pirani, dicendomi che il giocatore Saverino Davide, in forza alla Reggiana, era di sua conoscenza, mi propose un appuntamento con questo giocatore per concordare l’esito della partita. Effettivamente con la presenza del Pirani ci siamo visti con il giocatore ad Imola, il mercoledì o il giovedì, precedenti la partita. Nell’occasione non abbiamo raggiunto nessun accordo perché lo stesso giocatore mi ha proposto la vittoria per la sua squadra che per noi non poteva avere nessuna utilità, mentre a noi sarebbe andato bene sicuramente il pareggio» (Cfr. dichiarazione rilasciata da Giorgio Buffone alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 6.7.2011). Non hanno pregio e sono prive di fondamento, a questo riguardo, le deduzioni difensive dell’istante volte ad evidenziare una supposta contraddittorietà di tale ultima dichiarazione con quelle rese dallo stesso Buffone al P.M. e al G.I.P. di Cremona: è sufficiente in proposito la semplice lettura di tali ultime dichiarazioni per rendersi conto di ciò. Al G.I.P. di Cremona, in data 4 giugno 2011, Giorgio Buffone riferisce infatti che il suo odontoiatra Mario Pirani gli aveva detto «guarda quando vai a giocare a Reggio Emilia… Io mi sono visto con lui a Imola…, ci siamo visti, presente anche un giocatore della Reggiana di nome Severino o Saverino… è successo che abbiamo parlato, che loro praticamente volevano vincere, noi non volevamo perdere… e, quindi, non abbiamo fatto niente.. Era un discorso che quelle cose uno le fa per un discorso di pareggio ha un senso, se invece il pareggio non lo fa, lui diceva che parlava poi, magari sentiva, ma non l’abbiamo fatto». Non diversamente, nell’interrogatorio reso dinanzi al P.M. di Cremona in data 8 giugno 2011, Buffone dichiara: «confermo quanto alla partita Reggiana- Ravenna quanto ho dichiarato al G.I.P. circa un contatto avvenuto tramite Pirani, con il calciatore della Reggiana Severino o Saverino a me personalmente sconosciuto (conosciuto solo di nome) che ho incontrato a Imola, con il quale nulla si è concluso in quanto la Reggiana intendeva vincere ma il Ravenna non poteva perdere». Anche Mario Pirani sentito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Cremona il 3 giugno 2011 e, successivamente, il 7 giugno 2011 dal P.M. presso lo stesso Tribunale, ha sostanzialmente confermato le circostanze riferite da Buffone, riferendo in particolare, in tale seconda occasione, significativamente che: «In relazione a Reggiana-Ravenna ho messo in contatto Buffone con il calciatore della Reggiana Davide Saverino dietro richiesta del primo. I due si sono incontrati, ma non si sono messi d’accordo. La partita doveva finire con un pari». Queste dichiarazioni sono state ribadite l’11 luglio 2011 dinanzi alla Procura Federale, con la precisazione che l’incontro tra Saverino e Buffone era «anche legato ad un suo trasferimento al Ravenna» e che, sul punto egli aveva «già riferito al dr. De Martino», vale a dire al P.M. nel richiamato interrogatorio del 7 giugno 2011. Anche in questo caso le prospettazioni difensive con le quali l’istante tenta di allegare un presunto contrasto delle dichiarazioni rilasciate da Giorgio Buffone, e più sopra ricordate, con quelle rese dal Pirani si appalesano del tutto prive di pregio e non possono dunque trovare accoglimento. Come risulta chiaramente dalle pagg. 13 e 14 della domanda di arbitrato, l’istante fonda le sue deduzioni sulla considerazione soltanto parziale delle dichiarazioni del Pirani, e ciò, per un verso, omettendo di considerare proprio quelle dianzi testualmente richiamate rese al P.M. il 7 giugno 2011 e, per l’altro, richiamando solo alcune parti di quelle rese l’11 luglio 2011 alla Procura Federale. Il quadro della vicenda che risulta dalle dichiarazioni rese da due dei tre partecipanti all’incontro trova, poi, sostanziale significativo riscontro nelle emergenze delle intercettazioni telefoniche effettuate nei giorni 27 e 28 marzo 2011, ed in particolare in quella di cui al progr. 4604, rit. 5311 ove Mario Pirani, parlando con tale Ismet Mehemeti (l’albanese di cui Pirani parla nell’interrogatorio reso al G.I.P. di Cremona il 3.6.2011) subito prima di riferire dell’incontro Reggiana-Ravenna), afferma che sarà lui che farà incontrare «Giorgio Buffone con quelli che va in trasferta»; e in quella del giorno, successivo intercorsa tra lo stesso Pirani e Massimo Erodiani, in cui si parla di un incontro da tenersi il mercoledì successivo e si allude ad un possibile risultato di parità della gara: «l’unica cosa che può andar bene se il RE cede è un abbraccio io nella mia idea era per fare un abbraccio con quattro golletti» (progr. 6119, rit. 29/11). Ebbene, a fronte di un quadro accusatorio come quello emergente dalle riferite risultanze, l’istante Davide Saverino, sentito in data 8 luglio 2011 dalla Procura Federale della F.I.G.C., ha ammesso la partecipazione all’incontro con il Pirani e il Buffone, ma ha negato che nel corso dello stesso si sia anche soltanto parlato della partita Reggiana-Ravenna che si sarebbe dovuta disputare la domenica successiva o quella ancora dopo, affermando invece che il Buffone, dopo i convenevoli, gli aveva solo proposto di andare a giocare nella stagione successiva con il Ravenna, parlandogli di un contratto “importante”. Lo stesso Saverino, anzi, a seguito di specifiche domande, ha precisato che quando il Pirani lo aveva contattato in vista dell’incontro non gli aveva minimamente accennato all’oggetto dello stesso, ne egli gli aveva chiesto il perché dell’urgenza dello stesso incontro. Rileva il Collegio che la versione dei fatti fornita dall’istante appare evidentemente assai poco credibile sul piano logico ed è del tutto sfornita di ogni sia pur minimo riscontro. Devono infatti condividersi i rilievi con i quali la Corte di Giustizia Federale ha disatteso, in quanto non credibile, la tesi difensiva per la quale l’incontro avrebbe dovuto riguardare questioni contrattuali, in considerazione dell’assenza di pregresse frequentazioni tra i soggetti coinvolti e delle circostanze di tempo e di luogo dell’incontro stesso. Né, d’altro canto, l’istante ha indicato l’esistenza di una plausibile ragione – né essa risulta altrimenti – per la quale ben due diversi soggetti (il Pirani ed il Buffone) avrebbero dovuto rendere false dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. Né può assumere rilievo ai fini di che trattasi la circostanza che esso istante, a differenza degli altri protagonisti della vicenda, sia rimasto estraneo agli sviluppi di carattere penale della stessa vicenda. E’ del tutto evidente infatti che il mancato avvio di un procedimento penale nei confronti del ricorrente non implica necessariamente che l’Autorità inquirente abbia ritenuto insussistenti i fatti contestati in sede disciplinare, ma solo che la medesima non abbia ravvisato nei confronti dell’istante condotte astrattamente punibili in sede penale. Tale ultimo dato non è decisivo ai fini del giudizio disciplinare, che si basa su altri e più rigidi presupposti rispetto a quelli penalistici, in ragione del fondamentale dovere di lealtà sportiva che incombe su ogni tesserato. Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Ogni giudizio disciplinare è infatti per sua stessa natura autonomo, non potendo risultare identiche le posizioni soggettive di plurimi incolpati. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ove le vicende portate a paragone dal ricorrente non hanno alcuna connessione con quella per la quale egli è stato condannato e appaiono, anche in astratto, molto diverse negli elementi essenziali, che si appalesano comunque meno gravi e meno concordanti di quelli rilevati dalla Corte di Giustizia Federale nella decisione impugnata. Quanto infine alla circostanza che l’istante, a differenza degli altri protagonisti della vicenda, non risulterebbe mai menzionato nelle intercettazioni telefoniche, essa non rileva e potrebbe spiegarsi, per un verso, in ragione della molteplicità degli episodi in cui sono risultati coinvolti il Buffone e il Pirani e, per altro verso, sulla base del fatto che le intercettazioni sono cessate prima che si verificassero i fatti di cui al presente giudizio.
12. Ritiene pertanto il Collegio che risulti dimostrato il fatto contestato all’istante e che esso integri la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportivo. La condotta posta in essere dall’istante, consistita nella partecipazione all’incontro con Buffone e Pirani nel corso del quale si è discusso del tentativo di concordare il risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011 e non andato a buon fine per la mancata individuazione di una soluzione soddisfacente per entrambe le squadre, integra infatti «il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione», che la richiamata norma del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo vigente all’epoca dei fatti, punisce con la sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni. Devono dunque ritenersi infondate le deduzioni dell’istante volte a negare la sussistenza dell’illecito in ragione di un’asserita mancanza della fase preparatoria di esso.
13. Quanto appena detto esclude anche la fondatezza delle domande subordinate con le quali l’istante richiede la derubricazione del capo di incolpazione dall’art. 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo (illecito sportivo), all’art. 1, comma 1, (dovere di lealtà), ovvero all’art. 7, comma 7 (omessa denuncia). Da quanto precede risulta infatti che l’istante non ha semplicemente violato il dovere di lealtà ovvero quello di denunciare l’esistenza di un tentativo di combine posto in essere da altri, ma ha partecipato all’incontro di Imola nel corso del quale si è discusso della possibile alterazione del risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011, ponendo così in essere l’illecito sportivo contestato.
14. Le spese per l’assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte istante e liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. I diritti e gli onorari degli arbitri e del CONI sono posti a carico dello stesso istante e della F.I.G.C. e sono liquidati come in dispositivo. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando:
1. rigetta le domande di cui all’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Davide Saverino nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
2. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
3. liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori, le spese del procedimento e per assistenza difensiva in favore della parte intimata, ponendole a carico del Sig. Davide Saverino;
4. liquida l’onorario degli Arbitri in complessivi € 4.200,00, oltre accessori;
5. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli Arbitri;
6. manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti.
Così deliberato in data 23 gennaio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.
Roma, 23 gennaio 2012
F.to Dario Buzzelli
F.to Luigi Fumagalli
F.to Marcello de Luca Tamajo
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Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 23 gennaio 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2180 del 19.9.2011) promosso da: Davide Saverino, residente in Settimo Milanese (MI), C.F. SVRDVD77A29F205Y, assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Pilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 20122 Milano, Via Fontana n. 25 – parte istante – contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 – parte intimata –"