DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 25/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 6/11/2011 NUVLA SAN FELICE – CALCIO ACRI
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 25/01/2012
CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 6/11/2011
NUVLA SAN FELICE - CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Calcio Acri osserva la società
reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avervi fatto
partecipare calciatori che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la reclamante assume che detti calciatori erano stati
tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i
rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011, era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto
presso gli organi federali"), ma da uno soltanto di essi.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)
della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7
dicembre 2011, dichiarato validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori la cui richiesta di
tesseramento era stata sottoscritta da uno soltanto dei rappresentanti legali della società;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha
annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e
confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori.
Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011), già stata valutata e
ritenuta infondata dall'organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Nuvla San Felice – Calcio Acri 1-0;
- di addebitarsi la tassa di reclamo.