DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 25/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 27/11/2011 SAMBIASE 1962 – NUVLA SAN FELICE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 25/01/2012
CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 27/11/2011
SAMBIASE 1962 - NUVLA SAN FELICE
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Sambiase 1962, osserva la
società reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per
avervi fatto partecipare i calciatori nominativamente appresso indicati che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la
reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative
richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011,era stato
conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali"), ma da uno soltanto di essi.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)
della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7
dicembre 2011, dichiarato "validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori Pappadia Simone,
Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Bacio Terracino, Ferraro Pasquale, e
Gaglione Rosario;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha
annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e
confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori. Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur
relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011) già stata valutata e ritenuta infondata dall'organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Sambiase – Nuvla San Felice 0-2;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Sambiase Calcio