DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 422del 01/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 14/01/2012: REAL TEAM MATERA C5-VIRTUS MONOPOLI

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 422del 01/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 14/01/2012: REAL TEAM MATERA C5-VIRTUS MONOPOLI Reclamo preposto dalla società VIRTUS MONOPOLI avverso la sospensione della gara Real Team Matera- Virtus Monopoli del 14.01.2012. Il Giudice Sportivo, . in ordine al gravame in oggetto,rileva preliminarmente che le relative motivazioni sono state trasmesse al di là del termine previsto dall’art.39 comma 4 lettera b) del C.G.S. Infatti, essendosi svolta la gara il 14.01.2012, le motivazioni a sostegno del reclamo preannunciato, dovevano essere trasmesse entro tre giorni da quello della disputa dell’incontro, escluso il giorno festivo. Pertanto l’ultima data utile era il giorno 18.01.2012, mentre dalla ricevuta della raccomandata e dal timbro postale risulta che la spedizione è avvenuta in data 19.01.2012. Pertanto il reclamo in oggetto è inammissibile. Per quel che attiene ai fatti che hanno comportato la sospensione dell’incontro ci si deve rimettere a quanto enunciato nel referto arbitrale. La gara in epigrafe infatti è stata sospesa dall’arbitro all’inizio del secondo tempo a seguito dello scoppio , all’esterno dell’impianto , di due bombe carta che esplodendo con grande fragore, avevano creato panico tra atleti e spettatori tale da costringere il direttore di gara ad ordinare il rientro delle squadre negli spogliatoi e lo sgombero dagli spalti. Nella circostanza un calciatore della società ospitata rimaneva stordito per l’esplosione avvenuta nei suoi pressi e, prontamente soccorso , veniva trasportato in ospedale. Successivamente sul luogo dell’accaduto intervenivano le forze dell’ordine che dopo circa 45’ constatavano il totale ripristino delle condizioni di sicurezza dell’impianto, sia all’interno che all’esterno, dandone notizia all’arbitro. A seguito di ciò il direttore di gara convocava nel proprio spogliatoio le squadre comunicando loro che a seguito degli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine riteneva che l’incontro poteva essere ripreso in tutta sicurezza. Mentre la società ospitante manifestava la propria disponibilità a proseguire la gara, la società Virtus Monopoli si rifiutava, come da nota scritta allegata al referto arbitrale, di riprendere l’incontro, motivando tale decisione con l’infortunio occorso al proprio calciatore a seguito dell’esplosione e con il generale stato di turbamento ed apprensione scaturito ai danni di tutti gli altri componenti della squadra. Non può non rilevarsi come tale condotta contrasti palesemente con il dettato dell’art.52 comma 2 delle N.O.I.F., in virtù del quale le società sono tenute a portare a termine le gare iniziate P.Q.M. Visti gli artt. 17, 22,24, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.366 del 18.01.2012, decide: a)di comminare alla società Virtus Monopoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; b)di inibire il Sig.Lenoci Claudio, dirigente accompagnatore della società fino al 29.02.2012 per aver consentito che i propri calciatori desistessero dalla prosecuzione dell’incontro; c)di comminare alla società Virtus Monopoli l’ammenda di euro 500,00, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione delle norme di cui all’art.1 del C.G.S. dirigente; d)di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo. e)di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di tesserati in merito all’accaduto testè descritto.
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