DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/01/2012: AUGUSTA – ATLETICO VILLAFRANCA Reclamo preposto dalla società ATLETICO VILLAFRANCA avverso l’esito della gara AUGUSTA – ATLETICO VILLAFRANCA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/01/2012: AUGUSTA – ATLETICO VILLAFRANCA
Reclamo preposto dalla società ATLETICO VILLAFRANCA avverso l'esito della gara
AUGUSTA – ATLETICO VILLAFRANCA
Il Giudice Sportivo,
. rilevato che la società Atletico Villafranca non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo mirante a vedersi riconosciuta la sussistenza di
una causa di forza maggiore che le ha impedito di raggiungere in tempo
utile l’impianto di gara.
Considerato che, ai sensi dell’art.55 delle N.O.I.F.la sussistenza di
tale impedimento deve essere provata secondo le procedure previste
dall’art.29 comma 4 lett.b del C.G.S.,decide, a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.394 del 25 gennaio 2012 di considerare la società
Atletico Villafranca rinunciataria alla disputa dell’incontro in oggetto,
con conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-6, della penalizzazione di un punto in
classifica e l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia.
Detta società dovrà inoltre corrispondere alla società Augusta l’importo
di euro 250,00 per le spese da questa sostenuta per assicurare la
regolarità dell’incontro. La tassa di reclamo viene addebitata alla
società ricorrente.
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