DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/01/2012: CALCIO A5 FATA MORGANA – FUTSAL PUNTESE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/01/2012: CALCIO A5 FATA MORGANA – FUTSAL PUNTESE Reclamo preposto dalla società Futsal Puntese avverso l'esito della gara Calcio A5 Fata Morgana – Futsal Puntese Il Giudice Sportivo, . rilevato che la società Futsal Puntese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo mirante a vedersi riconosciuta la sussistenza di una causa di forza maggiore che le ha impedito di raggiungere in tempo utile l’impianto di gara. Considerato che, ai sensi dell’art.55 delle N.O.I.F. la sussistenza di tale impedimento deve essere provata secondo le procedure previste dall’art.29 comma 4 lett.b del C.G.S.,decide, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.394 del 25 gennaio 2012 di considerare la società Atletico Villafranca rinunciataria alla disputa dell’incontro in oggetto, con conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia. Detta società dovrà inoltre corrispondere alla società Calcio A5 Fata Morgana l’importo di euro 250,00 per le spese da questa sostenuta per assicurare la regolarità dell’incontro. La tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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