LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 24 gennaio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA del 22 gennaio 2012
Il Giudice Sportivo,
rilevato che nel testo del Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 gennaio 2012, in merito alla gara
Soc. Lecce – Soc. Chievo Verona, per mero errore materiale all’atto della pubblicazione, è stato
omesso il preliminare riferimento alla segnalazione ricevuta dal Procuratore federale ex art. 35 –
co. 1.3, CGS, circa la condotta tenuta alla fine della gara dal calciatore Cruzado Durand Paulo
Rinaldo (Soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce), oltre
alla segnalazione per la condotta tenuta nelle medesime circostanze da quest’ultimo nei confronti
del primo,
dispone
la consequenziale integrazione del testo.