LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA del 22 gennaio 2012 Il Giudice Sportivo, rilevato che nel testo del Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 gennaio 2012, in merito alla gara Soc. Lecce – Soc. Chievo Verona, per mero errore materiale all’atto della pubblicazione, è stato omesso il preliminare riferimento alla segnalazione ricevuta dal Procuratore federale ex art. 35 – co. 1.3, CGS, circa la condotta tenuta alla fine della gara dal calciatore Cruzado Durand Paulo Rinaldo (Soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce), oltre alla segnalazione per la condotta tenuta nelle medesime circostanze da quest’ultimo nei confronti del primo, dispone la consequenziale integrazione del testo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it