CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 24/03/2010 Gabriele Tibaldo / Andrea Paulgross, in proprio e in qualità di Presidente pro-tempore della Federazione Italiana Sport Equestri e nei confronti di tutti i Consiglieri F.I.S.E. dimissionari e decaduti.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 24/03/2010 Gabriele Tibaldo / Andrea Paulgross, in proprio e in qualità di Presidente pro-tempore della Federazione Italiana Sport Equestri e nei confronti di tutti i Consiglieri F.I.S.E. dimissionari e decaduti. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 1/2009 Proposto da Gabriele Tibaldo, tesserato della Federazione Italiana Sport Equestri, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano. contro Andrea Paulgross, in proprio e in qualità di Presidente pro-tempore della Federazione Italiana Sport Equestri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Tonucci, Santi Dario Tomaselli Raffaele Izzo E nei confronti di tutti i Consiglieri F.I.S.E. dimissionari e decaduti. Ricorso in data 12 – 15 febbraio 2010, avverso la dichiarazione di decadenza del Consiglio Federale e la convocazione dell’assemblea straordinaria elettiva della F.I.S.E. fissata in data 27 febbraio 2010; Vista la costituzione in giudizio della parte resistente e i relativi atti difensivi e la documentazione depositata; uditi nell’udienza del 9 marzo 2010 il relatore Prof. Roberto Pardolesi, il difensore della parte ricorrente – signor Gabriele Tibaldo - avv. Tommaso Pallavicini, giusta delega allo stesso conferita dagli avv.ti proff. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed il difensore della parte resistente - Federazione Italiana Sport Equestri – avv. Santi Dario Tomaselli. Ritenuto in fatto Nell’arco di tempo compreso fra il 23 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010 sei membri del Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (“F.I.S.E.”) facevano pervenire lettere di dimissioni dalla carica. Con verbale redatto in data 4 gennaio 2010, la Segreteria Generale prendeva atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma1, lett. b), e 2, lettera c), Statuto FISE, dell’avvenuta decadenza del Consiglio Federale. Di tanto dava avviso un comunicato, “postato” in data 5 gennaio 2010 sul sito web della Federazione, in cui si dava altresì notizia della permanenza in carica del presidente, Andrea Paulgross. Veniva successivamente convocata, per il 27 febbraio 2010 in Lido di Camaiore, l’Assemblea straordinaria elettiva nazionale per l’elezione dei Consiglieri federali. Con ricorso presentato il 12-15 febbraio 2010, Gabriel Tibaldo, membro non dimissionario de decaduto Consiglio Federale, chiedeva a questa Corte di sospendere in via cautelare la celebrazione dell’Assemblea e, nel merito, di annullare: a) la dichiarazione di decadenza del Consiglio Federale; b) la delibera di convocazione dell’Assemblea; in subordine, di dichiarare: c) la nullità dell’art. 31, comma 1, lett.b), e comma 2, lett.c), nella parte in cui, per il caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, non prevede la decadenza dell’intero Consiglio, ivi compreso il Presidente. Veniva altresì richiesta: d) la declaratoria dell’avvenuta decadenza del Presidente FISE; e) la declaratoria del diritto del ricorrente a concorrere alla carica di Presidente FISE; f) la nomina, ad opera del CONI, di un Commissario straordinario. La FISE si costituiva in giudizio, depositando memoria e chiedendo il rigetto di tutte le istanze di parte ricorrente. Con ordinanza 16 febbraio 2010 i Presidente dell’Alta Corte di giustizia Sportiva, ritenuta necessaria, ai fini della valutazione dell’istanza cautelare, l’acquisizione di taluni documenti e di precisazioni relative alla disciplina rilevante, disponeva l’abbreviazione alla metà dei termini ancora da decorrere e assegnava alla FISE un termine di tre giorni per il deposito dei documenti richiesti. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2010, considerato, in una valutazione sommaria e allo stato degli atti, che la difesa FISE aveva invocato l’art. 8, comma 6, lett. c) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate (delibera CONI n. 1391 del 10 marzo 2009) come criterio interpretativo della nozione di dimissioni contemporanee, respingeva la richiesta di sospensiva provvisoria, fissando per il 9 marzo 2009 l’udienza di discussione. Data in cui l’udienza si è svolta in presenza dei legali di parte. Considerato in diritto 1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso fatte valere dalla resistente. 2. Osserva in primo luogo la FISE che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza dell’Alta Corte. A suo avviso, infatti, quest’ultima costituirebbe, ai sensi degli artt. 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI, l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie arbitrali che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi endofederali o si tratti, come nel caso di specie, di decisioni non soggette a impugnazioni nell’ambito della giustizia federale. Nel presupposto dell’arbitrabilità della controversia oggetto del presente procedimento, la resistente opina che il ricorso andasse proposto al TNAS. Occorre, peraltro, rilevare che il presupposto si cui si basa l’argomentazione di parte resistente dà per scontato quanto, viceversa, dovrebbe essere dimostrato: che, cioè, controversie quale quella in oggetto siano arbitrabili. E’ ben vero, infatti, che in un pregevole lodo del TNAS in data 26 giugno 2009, Società ginnastica Amsicora e a.c. Federazione Italiana Hockey, al quesito è stata data risposta positiva, sulla base del rilievo che, a seguito della disciplina introdotta dalla l. 280/03, la devoluzione delle controversie diverse da quelle vertenti su “rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha sottratto i giudizi su ricorsi aventi natura impugnatoria di delibere delle federazioni sportive al regime stabilito in via generale dall’art. 23 c.c. E potrebbe altresì aggiungersi che, alla luce del diritto vigente, l’arbitrabilità delle questioni connesse all’esercizio dell’autonomia privata si pone come regola tendenziale, si che la sottrazione al giudizio arbitrale deve risultare in modo esplicito, senza poter essere dedotta in via di interpretazione analogica: ciò che, tra l’altro, ha condotto ad una rimarchevole dilatazione dell’area di riconosciuta compromettibilità delle controversie in materia societaria, per le quali prevaleva, in passato, un orientamento assai restrittivo. Ma sembra doveroso, sul punto, richiamare la peculiarità dell’ordinamento sportivo e, in particolare, la molteplicità di funzioni che una federazione sportiva è chiamata a svolgere. A prescindere dal disegno di (ri)accreditare la tesi della sua “natura eclettica”, per addietro avallata dallo stesso giudice di legittimità col riconoscerle tanto funzione di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del CONI, quanto funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte (Cass. , S.U., 11 Ottobre 2002, n. 14530),la disciplina risultante dalla novellazione, ex D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15,D.lgs 23 luglio n. 242,mette in chiaro che le federazioni sportive nazionali hanno, si, natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ma si caricano altresì di specifiche tipologie di attività caratterizzate da innegabile valenza pubblicista. Ne deriva che una controversia, relativa alla governance di una federazione sportiva, ha un’incidenza decisamente eccedentaria rispetto al perimetro in cui si dispiega l’autonomia privata dei singoli individui associati: come tale, ne va predicata l’indisponibilità e l’incompremettibilità nell’ambito dell’ordinamento sportivo. VA pertanto affermata la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, anche in ragione dell’evidente rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo. 3. Ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla FISE, concerne la sua tardività. A suo avviso, stante l’insussistenza di una delibera volta a statuire la decadenza del Consiglio (decadenza maturata automaticamente, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà degli organi associativi rilevanti), la richiesta di annullamento del Comunicato del 5 gennaio 2010, con cui si dava notizia dell’intervenuta decadenza del Consiglio stesso, è tardiva:il termine ultimo (e perentorio) per farla valere, ai sensi dell’art. 4 del Codice dell’Alta Corte, è infatti di 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, laddove il ricorso, come segnalato in narrativa, è stato presentato (per anticipazione via facsimile) il 12 febbraio 2010. L’argomentazione assume che l’immissione di un comunicato sul sito web della Federazione comporti ipso facto piena conoscenza del suo contenuto. Gli straordinari progressi di Internet e il suo formidabile contributo alla (celerità di) diffusione del’informazione non bastano, tuttavia, ad avvalorare l’assunto. Chi voglia avvalersi di un termine perentorio, come quello sancito dal citato art. 4, deve far leva-in mancanza di diversa disposizione normativa o statutaria – su un meccanismo legalmente riconosciuto come idoneo a far presupporre la conoscenza; è il caso, appunto, della notificazione rituale. In sua assenza, deve fornire la prova che l’interessato ha avuto comunque conoscenza del provvedimento impugnato. Nella specie, detta prova non è stata fornita. Né vale ad ovviare a quest’assenza la circostanza – sottolineata in fase di discussione orale – che altro consigliere non dimissionario (diverso, comunque, dall’odierno ricorrente) abbia fatto, in data 18 gennaio 2010, richiesta di accesso agli atti in questione (in una data che, in ogni caso, avrebbe escluso la tardività del ricorso) è fattore soltanto suggestivo, inidoneo di per sé a dare dimostrazione che detta conoscenza fosse condivisa dal ricorrente. 4. Per completare l’analisi delle eccezioni preliminari sollevate della FISE, occorre scrutinare quella che deduce l’ l’inammissibilità del ricorso dalla mancata notifica ai Consiglieri dimissionari e decaduti, in qualità di contro interessati. Mentre l’impugnativa è stata notificata al Presidente in tale qualità presso la FISE e in proprio al suo domicilio, la notificazione nei confronti dei contro interessati è stata effettuata presso la FISE: impropriamente, si opina, posto che i consiglieri in parola non erano più tali, per essere decaduti, e non potevano pertanto considerarsi domiciliati presso la Federazione. In primo luogo deve escludersi la qualificazione di “contro interessati” per i Consiglieri decaduti in relazione all’oggetto del ricorso e alle relative conclusioni, dovendo, invece, i Consiglieri decaduti non dimissionari essere considerati come cointeressati e titolari di un autonomo diritto di impugnazione non esercitato; i Consiglieri che hanno esercitato le dimissioni non hanno assunto la qualifica di contro interessati in quanto non viene contestata la loro posizione di dimissionari, ma solo gli effetti sulla posizione del Presidente. D’altro canto, a prescindere da ogni diversa qualificazione di cointeressati o controinteressati o di difetto di un contraddittorio necessario, il rilievo dell’eccezione di inammissibilità verte già sull’assenza di notificazione, ma su una sua presunta irregolarità. In sede di discussione orale è emersa, tra l’altro, l’oggettiva difficoltà di reperire indicazioni precise circa gli indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati; ed è stata ventilata – senza ulteriore elaborazione né specifiche smentite – anche la mancanza di indicazioni e di collaborazione della Federazione nell’agevolare il reperimento degli stessi. Data la rapida successione degli eventi, che ha determinato, insieme alla Federazione, c’è motivo di ritenere sia la non opponibilità del vizio da parte della Federazione, che ha concorso a dare causa alla irregolarità (argomentando da art 157 c.p.c.) ,sia che la notificazione è avvenuta nel rispetto della diligenza esigibile dal ricorrente; e questo basta a disattendere l’eccezione proposta. 5. Nel merito,il ricorrente denuncia l’artificioso travisamento della disciplina statutaria relativa alla decadenza del Consiglio Federale. Il comma 1 dell’art. 31 la prevede per le ipotesi di: a) cessazione della carica di presidente; b) venir meno (per qualsiasi causa e, quindi, anche per le dimissioni non contemporanee), nell’arco del quadriennio del mandato, di sei componenti del Consiglio; c) dimissioni contemporanee della metà più dei consiglieri. Riguardo a quest’ultima ipotesi, il comma 2 della stessa disposizione prevede la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, laddove per quella sub b) è disposta la decadenza del Consiglio, ma non del Presidente, cui è affidata l’ordinaria amministrazione, oltre all’incombenza di convocare l’assemblea straordinaria. Elemento discretivo fra le due ipotesi è, dunque, la non contemporaneità delle dimissioni; e proprio qui, a dire del ricorrente, si radicherebbe lo stratagemma utilizzato dalla maggioranza per liberarsi di un’incomoda minoranza. Le dimissioni che hanno determinato la decadenza del Consiglio, lungi dal verificarsi in un lasso esteso di tempo e con rilevante soluzione di continuità, si sono concentrate in un periodo assai ristretto, ma (ritenuto) sufficiente ad aggirare il dato della contemporaneità, con le conseguenze che ne derivano. Oltre a ipotizzare una sorta di abuso di maggioranza, consistente in un’interpretazione affatto strumentale della disciplina (che ne travolge la ratio ispiratrice), il ricorrente invoca la nullità del ripetuto art. 31, nella parte in cui, prestando il fianco ad agevoli manovre discorsive, non prevede la decadenza dell’intero Consiglio Federale, Presidente compreso, nel caso di dimissioni non contemporanee della maggioranza dei suoi membri. Va rilevato, tuttavia, che l’interpretazione del requisito della non contemporaneità deducibile dal verbale di presa d’atto, da parte della Segreteria generale della federazione, della decadenza del Consiglio Federale, è allineata a quanto disposto dall’art. 8, comma 6, lett. c), dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associative ” (versione approvata dal Consigli Nazionale del CONI con Delibera 10 marzo 2009, n. 1391), dove si precisa che si considerano dimissioni contemporanee, atte a determinare decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, quelle presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni. La norma statutaria, dunque, ha trovato applicazione nel pieno rispetto dei principi conformativi dettati dall’istanza sovraordinata, senza che, del resto, detti principi siano stati impugnati in parte qua e per di più senza che sia stata evocata in giudizio l’Autorità emanante (CONI). Ne discende il rigetto, sui due profili considerati, dell’impugnativa. 6. Il ricorrente deduce, altresì, l’illegittimità della convocazione dell’Assemblea straordinaria in un luogo diverso da quello della sede sociale e, comunque , al di fuori del territorio comunale nel quale insiste la sede medesima. La dedotta illegittimità deriverebbe, in assenza di esplicite disposizioni statutarie sul punto, dall’applicazione analogica alle associazioni delle regole dettate dal codice civile in materia di società commerciali, dall’art.2363. Detta convocazione, in luogo e orario (asseriti) disagiati, costituirebbe altresì violazione dei principi di lealtà e di correttezza, nonché di imparzialità, che gravano sul Presidente della FISE. Sulla pretesa necessità di tenere l’assemblea nel Comune di Roma, sede della FISE, è dato osservare che in senso contrario depongono sia l’”annidamento” territoriale, di questa come di altre federazioni sportive, articolate capillarmente in comitati regionali e provinciali, sia la prassi (ampiamente comprovata da una lunga tradizione della specifica Federazione e di altre), egualmente generalizzata, di dislocare le proprie assemblee sull’intero territorio nazionale. Inconferente appare, per diversità di natura e vocazione degli enti evocati, la pretesa di applicare la disciplina operante per default per l’ipotesi di società commerciali. Va conseguentemente esclusa l’illegittimità della convocazione fuori dal Comune dove ha sede la federazione; e va del pari rigettato l’addebito relativo all’inagibilità del luogo e del tempo della convocazione , in difetto di prove significative circa l difficoltà obiettiva di raggiungere la località prescelta nel tempo indicato, peraltro smentita da uno specifico precedente nella stessa località, dalle epoche più svariate di convocazione di assemblee elettive in periodi senza o con limitatissimi impegni agonistici, sia soprattutto, dalla partecipazione alla stessa Assemblea contesta. 7. Il ricorrente lamenta, infine, la mancata inserzione , nell’o.d.g. dell’Assemblea straordinaria, della modifica statutaria che la FISE si è impegnata ad attuare nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Provv. 15 maggio 2008, n. 18285. Innanzitutto l’Assemblea straordinaria, del tipo di quella in contestazione, ha un carattere ed una finalità meramente elettiva e, come tale, non suscettibile normalmente di altre determinazioni. Del resto non vi è alcuna prova che esistesse una previa e definitiva proposta del Consiglio da sottoporre all’Assemblea. Infine, la semplice inerzia di un organo, tanto più se relativa ad inserzione nell’ordine del giorno assembleare, non è suscettibile di per sé di impugnativa, in mancanza di specifica previsione normativa o di apposita procedura, che la renda giuridicamente rilevante da semplice situazione i mero fatto negativo. Del resto il modo e i tempi in cui la Federazione provvederà a dar corso agli obblighi assunti nei confronti dell’Autorità antitrust pertiene a valutazioni discrezionali, che in questa sede non assumono rilievo alcuno, in considerazione del’ambito e dell’oggetto del presente giudizio. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA 1) RESPONGE il ricorso indicato in epigrafe; 2) SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 9 marzo 2010. Il Presidente ED ESTENSORE Riccardo Chieppa Il segretario Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 9 marzo 2010. Decisione pubblicata il 24 marzo 2010. Il segretario Alvio La Face
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