CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 19/07/2010 Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. contro la Federazione Italiana Nuoto (“F.I.N.”) , e nei confronti della società ASD Orizzonte Catania, della ASD Polisportiva Messina e dell’atleta Silvia Bosurgi

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 19/07/2010 Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. contro la Federazione Italiana Nuoto (“F.I.N.”) , e nei confronti della società ASD Orizzonte Catania, della ASD Polisportiva Messina e dell’atleta Silvia Bosurgi L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani (Relatore) Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 8/2010 presentata in data 3 – 6 giugno 2010 dalla società Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. contro la Federazione Italiana Nuoto (“F.I.N.”) , e nei confronti della società ASD Orizzonte Catania, della ASD Polisportiva Messina e dell’atleta Silvia Bosurgi , Avverso La decisione della Commissione di Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto in data 28 maggio 2010, che ha disposto la sospensione da ogni attività fino al 1° luglio 2010 dell’atleta Silvia Bosurgi; la comminazione alla società ASD Polisportiva Messina dell’ammenda di € 1.000,00; il non luogo a procedere nei confronti della società ASD Orizzonte Catania, vista la costituzione in giudizio della parte resistente; udito nella udienza del 23 giugno 2010 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa; udito il difensore della parte ricorrente – società Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. – avv. - Sergio Cecchi, ed il difensore della Federazione Italiana Nuoto, avv. Stefano Ciavarro. Ritenuto in fatto Con ricorso presentato in data 3-6 giugno 2010, la Fiorentina Waterpolo s.s.d.r.l. dopo aver illustrato le vicende disciplinari su iniziativa del Procuratore Federale della Federazione Italiana Nuoto a carico dell’atleta Silvia Bosurgi, della società ASD Orizzonte Catania, della società Polisportiva Messina e le ragioni della impugnazione, sulla base del solo dispositivo, della decisione della Commissione di Appello Federale della Federazione Italia Nuoto in data 28 maggio 2008, che ha disposto la sospensione da ogni attività fino al 1° luglio 2010 dell’atleta Silvia Bosurgi; la comminazione alla società ASD Polisportiva Messina dell’Ammenda di € 1.000,00; il non luogo a procedere nei confronti della ASD Orizzonte Catania, ha dedotto: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 dello Statuto federale e dell’art. 5 del regolamento organico FIN sotto il profilo della mancata penalizzazione di due punti in classifica della ASD Orizzonte Catania; 2. Notevole rilevanza della controversia in quanto avente ad oggetto il tesseramento dell’atleta Bosurgi, con richiamo alla decisone n. 6 del 2010 dell’Alta Corte: 3. istanza di sospensione della delibera impugnata e richiesta dio provvedimento cautelare; Con ordinanza presidenziale 4 giugno 2010 questa Alta Corte, ritenuto che nel ricorso, pur in mancanza della motivazione della decisione impugnata, conosciuta solo nel dispositivo, si muovono censure specifiche esclusivamente nei riguardi della posizione e del comportamento dell’ASD Orizzonte Catania e si chiede: a) L’annullamento del capo della decisione impugnata relativa al non luogo a procedere nei confronti dell’Asd Orizzonte Catania; b) la irrogazione della sanzione per violazione dell’art. 6 dello Statuto Federale e dell’art. 5 del reg. Organico nei confronti della medesima con la penalizzazione di due punti e conseguente modifica delle griglie delle partite per l’assegnazione dello scudetto 2009/2010; c) in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e una serie di sospensioni e inibizioni relative alla disputa delle finali di Campionato di Serie A1 Femminile tra la ricorrente e la società Fiorentina Waterpolo, fissata per il 6 giugno 2010; d) la riduzione dei termini nella misura massima, data l’urgenza; considerato che la decisione della Commissione Disciplinare 21 Aprile 2010, contenente sullo stesso profilo una plausibile motivazione; e che con decisione n. 6 del 2010 questa Alta Corte, il cui principio di diritto posto a base della decisione stessa produce gli effetti dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni, ha affermato che l’incompatibilità di incarico da parte dell’atleta deve condurre alla perdita di quello conseguito successivamente e quindi, nella specie, non della qualità di atleta tesserato con l’Asd Orizzonte Catania; l’ordinanza inoltre rilevava che potevano sussistere incertezze sia sulla autonoma impugnazione di soggetto estraneo al giudizio conclusosi con la decisione impugnata, quanto questo non sia contraddittore necessario; sia sul fumus boni iuris, anche in relazione al contenuto e alla ammissibilità delle istanze cautelari proposte. L’ordinanza accoglieva solo la richiesta di abbreviazione dei termini e rigettava, allo stato degli atti, ogni altra; fissando, inoltre, l’udienza di discussione al 23 giugno 2010, ore 15, ed assegnando alle parti il termine del 18 giugno 29010, ore 12, per il deposito delle memorie. Con successiva ordinanza presidenziale 14 giugno 2010, veniva disposta una integrazione istruttoria relativa agli atti di primo grado e al giudizio avanti alla CAF, con assegnazione di nuovo termine per note integrative a seguito della acquisizione documentale, tempestivamente effettuata il 15 giugno 2010. Il 18 giugno 2010 si è costituita in giudizio la Fin, che contestava le ragioni del ricorso e concludeva in via pregiudiziale per l’incompetenza dell’Alta Corte in relazione alla materia e alle domande proposte, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Codice dell’Alta Corte e in via preliminare per l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura del difensore e conseguente nullità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente a proporre gravame con decisione CAF , ed infine per l’infondatezza ella domanda. Il 18 giugno 2010 la Fiorentina Waterpolo depositava memoria, che illustrava le proprie ragioni anche sulla base della acquisita motivazione della decisione impugnata della CAF, ed in particolare sulla legittimazione ad impugnare, tenuto conto anche della natura giuridica delle Federazioni, dell’interesse legittimo della ricorrente Fiorentina Waterpolo, dell’equilibrio delle due squadre per la fase finale per l’aggiudicazione dello scudetto, degli interessi economici della stessa ricorrente, dei rapporti con l’eventuale azione avanti al giudice amministrativo esperibile solo dopo l’esaurimento della giustizia sportiva. Inoltre la ricorrente contestava le motivazioni della decisione CAF impugnata. Il 18 giugno 2010 la ASD Polisportiva Messina inviava, senza costituirsi in giudizio e senza le formalità previste compreso lo svolgimento delle difese, una irrituale dichiarazione a firma del Presidente, con la quale giustificava il suo operato, con richiesta immotivata di annullamento della sanzione dell’ammenda di € 1.000/00 e la revoca del provvedimento di condanna. Il 21 giugno la ricorrente Fiorentina Waterpolo depositava note integrative con controdeduzioni sull’eccezione di incompetenza dell’Alta Corte e sulla mancanza di procura al difensore. Il 23 giugno 2010 si svolgeva l’udienza di discussione, restando senza costituzione in giudizio la ASD Orizzonte Catania, la Asd Polisportiva Messina e l’atleta Silvia Bosurgi. Considerato in diritto Preliminarmente deve essere esaminato il problema, del resto sollevato dalla Federazione e richiamato all’attenzione delle parti sia in sede di ordinanza presidenziale 4 giugno 2010,sia in sede di discussione del ricorso, se sia legittimata a proporre impugnazione avanti a questa Alta Corte contro una decisione della CAF una società sportiva rimasta estranea sia all’oggetto del procedimento disciplinare, sia alle precedenti fasi del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e al successivo grado di appello avanti alla CAF della stessa FIN. Giova sottolineare che l’attuale società ricorrente non risulta minimamente essere stata coinvolta nei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, né esserne parte, né tantomeno parte necessaria ancorché non costituita, dei precedenti procedimenti federali, che, si noti, non riguardano profili di attività, partite o gare in cui la stessa società, attuale ricorrente, fosse minimamente coinvolta o partecipante. In realtà trattasi di situazioni e interessi di mero fatto e non rilevanti giuridicamente sul piano delle competizioni sportive, diretti ad ottenere vantaggi sulla base di una pretesa di veder punita una società partecipante allo stesso campionato, in modo da ottenere come effetto riflesso nel futuro la disputa delle fasi finali del campionato in una sede diversa da quella della società da penalizzare. Inoltre la ricorrente intende arrogarsi una sorta di facoltà, quasi di azione popolare (come partecipare al determinato campionato) sul piano disciplinare, proponendo addirittura una impugnativa di decisione cui è estranea e così avanzando una azione per saltum avanti a questa Alta Corte per ottenere un provvedimento disciplinare contro un’altra società, senza avere neppure partecipato (ove in ipotesi si possa configurare un tale tipo di azione) al giudizio in ambito federale, il cui esaurimento costituisce presupposto necessario e non sufficiente per adire l’Alta Corte. Giova, altresì, escludere la configurabilità, da parte del’attuale ricorrente in questa sede, di poter utilizzare la previsione di intervento di terzo (ex art. 8, Codice Alta Corte) come adombrato dal ricorrente anche in sede di discussione, in quanto questa posizione di interventore non comporterebbe un diritto autonomo di impugnazione, dal momento che la decisone, che qui si pretende di censurare, non è stata impugnata da nessuno dei partecipanti, come parti principali, al giudizio avanti alla CAF. Su un piano diverso, come ulteriore elemento autonomo di inammissibilità, deve essere rilevato che in nessun caso potrebbe essere riconosciuta la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, da valutarsi in ragione delle duplici questioni si di fatto sia di diritto in esame, in quanto gli obiettivi del ricorso soprarichiamati e la particolarità della controversia come sopra delineata riguardano profili tutt’altro che meritevoli di rilevanza sul piano sportivo. Restano assorbite le altre eccezioni preliminari. Il ricorso, in base alle ragioni sovraesposte - si noti, tutte di autonomo rilievo , - deve essere dichiarato inammissibile. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alle spese di giudizio, liquidate a favore della Federazione resistente in euro 4.500 (quattromilacinquecento), oltre IVA e accessori, ed oltre al rimborso dei diritti amministrativi corrisposti dalla stessa resistente Federazione per il presente giudizio. Nulla per le spese rispetto alle altre parti non ritualmente costituitesi. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso; alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in motivazione; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 23 Giugno 2010 Il Presidente, F.to Dott. Riccardo Chieppa Il segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 19 luglio 2010 Il segretario F.to Alvio La Face
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