F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.11.2011, INFLITTA AL SIG. FOSCHI RINO SEGUITO GARA PADOVA/MODENA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012
2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.11.2011, INFLITTA AL SIG. FOSCHI RINO SEGUITO GARA PADOVA/MODENA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)
Con ricorso ritualmente proposto la Società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Sig. Rino Foschi, quale Dirigente accompagnatore in occasione della gara di campionato Padova/Modena del 24.9.2011, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale fino a tutto il 30.11.2011 per avere, al 41° del primo tempo, lasciato indebitamente l'area tecnica e censurato platealmente l'operato dell'Arbitro cui rivolgeva locuzioni ingiuriose; inoltre per avere, nell'intervallo ed a rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cui reiterava epiteti oltraggiosi, trattenuto ed allontanato dai propri calciatori. Con i motivi scritti la reclamante, pur non contestando la condotta antidisciplinare del suo dirigente determinata, a suo dire, da “trance agonistica”, si doleva della eccessiva afflittività della sanzione rispetto alla fattispecie concreta. Osservava che i termini “scandaloso” e “vergognati”, pur nel loro significato negativo, non avevano connotazioni di offensività e/o turpiloquio dovendo, per contro, valutarsi come forte manifestazione di critica e di dissenso rispetto alle non condivise decisioni arbitrali adottate nel corso della gara. Quanto all'epiteto offensivo “delinquente” rivolto all'arbitro alla fine della prima frazione di gioco, ha osservato che le versioni del Direttore di gara e del Rappresentante della Procura Federale erano tra esse divergenti atteso che l'offesa non sarebbe stata reiterata bensì pronunciata nell'unica occasione ed in aggiunta alle proteste. Ha, infine, soggiunto che l'atteggiamento, descritto come aggressivo e minaccioso, era da ritenersi privo di fondamento e derivante da una interpretazione inevitabilmente soggettiva di un comportamento frutto ed espressione della tipica irruenza caratteriale del Sig. Rino Foschi che, in tanti anni da dirigente sportivo, si era reso colpevole di svariate intemperanze verbali ma mai di episodi di violenza. A sostegno della tesi esplicitata ha allegato precedenti decisioni giurisprudenziali. Alla seduta del 13.10.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso che, in ragione delle reiterate condotte poste in essere dal Sig. Rino Foschi e della gravità degli epiteti oltraggiosi da lui pronunciati, del tutto congrua, se non fin troppo tenue, deve ritenersi la sanzione disciplinare irrogata. Di nessun pregio è, d'altronde, il rilievo esplicitato dalla ricorrente circa la supposta divergenza tra il contenuto del referto arbitrale e quello del Rappresentante della Procura Federale. E' noto, infatti, che, ex art. 35 – 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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