F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 4. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BOADU ACOSTY MAXWELL SEGUITO GARA TROFEO GIACINTO FACCHETTI GENOA/FIORENTINA DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012
4. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BOADU ACOSTY MAXWELL SEGUITO GARA TROFEO GIACINTO FACCHETTI GENOA/FIORENTINA DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011)
Con atto, datato 3.10.2011, la Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Boadu Acosty Maxwell, la squalifica a tutto il 21 novembre 2011, a seguito della gara Genoa/Fiorentina del Campionato Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti, disputatasi il 28.9.2011. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 3.10.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. faceva pervenire, in data 7.10.2011, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato, limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata al calciatore Boadu Acosty Maxwell. Con riferimento alla responsabilità del predetto calciatore, si osserva come, nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento, tanto violento (avere colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto), quanto ingiurioso, o comunque irriguardoso, (avere, all'atto del provvedimento di espulsione, appoggiato il dorso della mano destra sul petto del Direttore di gara esercitando leggera pressione), tenuto dal calciatore, Boadu Acosty Maxwell. Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti sproporzionata rispetto alle condotte poste in essere dal calciatore della società, odierna ricorrente. Ed invero, appare più adeguato infliggere al calciatore, Boadu Acosty Maxwell, la sanzione
complessiva di 5 giornate di squalifica, di cui 3 per la condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario (art. 19.4, lett. b), C.G.F.) e altre 2 per il comportamento ingiurioso, o quantomeno irriguardoso, tenuto nei confronti del Direttore di gara (art. 19.4, lett. a), C.G.F.). Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Boadu Acosty Maxwell a 5 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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