F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 5. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. RANIERI CLAUDIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DELL’1.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 53 del 3.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 5. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. RANIERI CLAUDIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DELL’1.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 53 del 3.10.2011) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale/Napoli, disputato in data 1.10.2011 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Claudio Ranieri la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per aver durante l’intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa. In particolare, il Sig. Ranieri, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente espressione: “Lei è inadeguato, mi auguro che tutte le decisioni siano giuste sennò saranno problemi per lei”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale chiede l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione, sostenendo che l’espressione pronunciata dal Sig. Ranieri non aveva contenuto ingiurioso ma esprimeva soltanto una critica all’operato del direttore di gara e che l’entità della sanzione irrogata era del tutto sproporzionata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 13.10.2011, è presente l’Avv. Cappellini che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e sentito il direttore di gara, Sig. Gianluca Rocchi, precisa che le parole proferite dal Sig. Ranieri, ed in particolare il termine “inadeguato”, non appaiono rivestire contenuto ingiurioso né direttamente irriguardoso, in quanto si appalesano come una critica vibrante e non del tutto rispettosa, diretta a contestare, però, la condotta concretamente tenuta dall’arbitro nel corso della gara in questione, senza alcun riferimento, dunque, a specifiche caratteristiche soggettive e/o personali del direttore di gara stesso. La Corte rileva, altresì, come l’arbitro, Sig. Rocchi, appositamente interpellato, abbia confermato l’atteggiamento privo di manifesto intento minaccioso tenuto dal Sig. Ranieri mentre pronunciava la frase in questione. In quest’ottica, valutato il comportamento concretamente tenuto per come riportato dagli atti ufficiali, vi è in effetti spazio per una rideterminazione in termini di congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Ranieri, che può essere ridotta all’ammonizione con diffida ed all’ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al Sig. Ranieri Claudio all’ammonizione con diffida ed ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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