COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore Massimo LISCO fino al 14.12.2012, Giampaolo PALERMO fino al 30.05.2012, inibizione dirigente accompagnatore Pompeo Pino BELLOMUSTO fino al 31.12.2012, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore Massimo LISCO fino al 14.12.2012, Giampaolo PALERMO fino al 30.05.2012, inibizione dirigente accompagnatore Pompeo Pino BELLOMUSTO fino al 31.12.2012, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante chiede la ripetizione della gara in epigrafe e l’annullamento o la congrua riduzione di tutte le squalifiche e della multa irrogata in primo grado. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara è supportata da quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di porre in essere provvedimenti alternativi alla sospensione della gara. A seguito di una serie di aggressioni verbali e fisiche (ripetuti e violenti spintoni) ed in particolare del lancio di fango negli occhi da parte del calciatore Lisco, preso atto che i dirigenti del Fagnano invece di assisterlo, erano tra i più esacerbati (il dirigente accompagnatore lo minacciava e lo spintonava alla spalle), l’arbitro sospendeva la gara portandosi negli spogliatoi scortato dai Carabinieri ma anche in tale contesto veniva spintonato da dirigenti non identificati. Anche all’interno dello spogliatoio l’arbitro riscontrava una situazione di tensione tant’è che prima la sua porta veniva scalciata dall’esterno e quindi, quando accoglieva i due dirigenti accompagnatori per illustrare i fatti e le sue consequenziali decisioni, veniva nuovamente minacciato in presenza della Forza pubblica dallo stesso Bellomusto. Nell’audizione a chiarimenti l’arbitro ha ribadito quanto affermato nel supplemento di gara con ponderazione e imparzialità di giudizio per cui questa Commissione ritiene - nella convinzione che tutto quanto dichiarato risponda al vero – che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara. Per quanto sopra esposto la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi, e non va, pertanto, riformata. Muovendo dall’attendibilità dei fatti per come narrati, questa Commissione ritiene le sanzioni irrogate ai tesserati congrue ed adeguate ai fatti contestati. Il reclamo va, pertanto, rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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