COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12.1.2012 (punizione sportiva perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012, ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente AMICO Francesco fino al 16.5.2012). RECLAMO n.73 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente MELLEA Vito fino al 29.02.2012). RECLAMO n.74 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (squalifica calciatore CHICHERCHIA Carmine per CINQUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12.1.2012 (punizione sportiva perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012, ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente AMICO Francesco fino al 16.5.2012). RECLAMO n.73 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente MELLEA Vito fino al 29.02.2012). RECLAMO n.74 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (squalifica calciatore CHICHERCHIA Carmine per CINQUE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVATO -in via preliminare che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei quattro reclami; -che, nella seduta del 6.2.2012, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 20.2.2012; P.Q.M. rimanda ogni decisione in merito ai riuniti reclami all'esito della disposta audizione dell’arbitro della gara nella seduta del 20.2.2012.
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