COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.77 della Società A.S.D. S.CRISTINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 19.1.2012 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MAMMONE Vincenzo per SEI giornate, inibizione del dirigente PAPALIA Salvatore fino al 19.2.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.77 della Società A.S.D. S.CRISTINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 19.1.2012 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MAMMONE Vincenzo per SEI giornate, inibizione del dirigente PAPALIA Salvatore fino al 19.2.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -in via preliminare, che i due reclami in esame vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; -che dal rapporto dell’arbitro, col relativo supplemento, della gara U.S. Mammola – A.S.D. S. Cristina del 14/01/2012 risulta qui di seguito riportato: - alla fine del I tempo, i calciatori Mammone Vincenzo (S.Cristina) e Carbone Vincenzo (Mammola) litigavano tra loro, spintonandosi a vicenda e provocando un parapiglia al quale prendevano parte alcuni calciatori di entrambe le squadre; - tali intemperanze venivano sedate grazie all’intervento dei dirigenti delle due squadre e delle forze dell’ordine; - al 5° minuto del II tempo, il succitato calciatore del S.Caterina, Mammone Vincenzo, per reazione ad un fallo subìto, spingeva un calciatore avversario e, a seguito di tale circostanza, si verificavano delle intemperanze fra il Mammone ed alcuni calciatori avversari, sedate dopo circa otto minuti grazie all’intervento della forza pubblica e dei dirigenti di entrambe le squadre; - per i fatti di cui sopra, l’arbitro espelleva il Mammone; - prima che riprendesse il gioco, nasceva un diverbio tra il calciatore Galluzzo Antonio (Mammola) ed un calciatore avversario (non indicato nel rapporto arbitrale) che si spintonavano a vicenda “sia con le mani che con la testa”, “ciò causava l’entrata sul terreno di gioco dei dirigenti delle due società. A seguito di tali fatti, l’arbitro, “non riuscendo più a riportare l’ordine in campo” e “nonostante l’invito e l’assicurazione da parte dei dirigenti del S.Cristina e del capitano del Mammola a continuare la gara”, rientrava negli spogliatoi e decretava anticipatamente la fine dell’incontro, non sentendosi “psicologicamente sereno” per farlo proseguire. Il Giudice Sportivo Territoriale, dopo avere accertato i fatti, ordinava la ripetizione della gara, ritenendo che le circostanze addotte dall’arbitro non giustificassero la decisione assunta di sospenderla definitivamente ed, inoltre, infliggeva alle due società le seguenti sanzioni (cfr. C.U. n.89 del 19/01/2012 del Comitato Regionale Calabria): �� ammenda di € 300,00 ad entrambe le società; �� squalifica per tre giornate a carico del calciatore Carbone Vincenzo (Mammola); �� squalifica per quattro giornate al calciatore Galluzzo Antonio (Mammola); �� squalifica per sei giornate nei confronti del calciatore Mammone Vincenzo (S.Cristina); �� inibizione fino al 19/02/2012 di Giovinazzo Nicodemo (Mammola) e Papalia Salvatore (S.Cristina), in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società. La società U.S. Mammola propone reclamo avverso l’ammenda di € 300,00 e la squalifica dei calciatori Carbone e Galluzzo, mentre la società A.S.D. Santa Cristina ricorre avverso l’ammenda di € 300,00, la squalifica del calciatore Mammone e l’inibizione del dirigente Papalia. Le argomentazioni difensive illustrate dalle due società nei rispettivi ricorsi mirano a ridimensionare sia fatti che hanno visto coinvolti i propri calciatori che la responsabilità delle società per i fatti accaduti, tenuto conto, in particolare, del fattivo comportamento dei dirigenti che sono più volte intervenuti a placare gli animi in campo. Nel merito, si osserva che non può essere messo in dubbio il coinvolgimento dei tesserati nei fatti ascritti così come indicato dall’arbitro, tenuto conto che il rapporto del direttore di gara ha valore di prova assoluta e privilegiata , ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Relativamente alle sanzioni, appare conforme a giustizia ridurre sia l’ammenda a carico delle due società che l’inibizione irrogata al dirigente Papalia Salvatore (S.Cristina), tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti delle due società che sono intervenuti più volte a sedare le intemperanze fra giocatori sul terreno di gioco (come rimarcato in maniera puntuale dal direttore di gara nel rapporto a sua firma), confermando nel resto l’impugnato provvedimento; P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami proposti dalle società U.S. Mammola e A.S.D. Santa Cristina, in questa sede riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, delibera di: - ridurre l’ammenda inflitta alla società U.S. MAMMOLA ad € 150,00; - ridurre l’ammenda irrogata alla società A.S.D. S.CRISTINA ad € 150,00; - ridurre l’inibizione inflitta a PAPALIA Salvatore, dirigente della società S. Cristina, fino al 12 FEBBRAIO 2012; - confermare nel resto; - accreditare la tassa sul conto delle società reclamanti.
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