COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.80 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al C.U. n.20 SGS del 13.1.2012 (squalifica del calciatore VONO Giuseppe fino al 12/7/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.80 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al C.U. n.20 SGS del 13.1.2012 (squalifica del calciatore VONO Giuseppe fino al 12/7/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara S.C. San Francesco – S.C. Sila Regia del 05/01/2012, risulta che, a fine gara, il calciatore Vona Giuseppe della società reclamante veniva espulso per avere sferrato un calcio al direttore di gara (che stava dirigendosi verso gli spogliatoi) all’altezza dell’addome, senza però colpirlo, prima di essere calmato dai propri compagni di squadra e dirigenti. La società S.C. Scuola Regia sostiene, invece, che Vona Giuseppe, mentre protestava per una decisione arbitrale, sarebbe stato colpito al volto dall’arbitro e da questi anche strattonato per la maglia e che lo stesso calciatore, per reazione, avrebbe inseguito ed offeso il direttore di gara senza colpirlo; secondo la reclamante, il contenuto del rapporto arbitrale sarebbe frutto di “bugie ed infamie”. A parere dell’adìta Commissione, il giudice di prime cure ha correttamente accertato i fatti, avendo rilevato il tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro da parte del Vona, reo di avergli sferrato un calcio all’altezza dell’addome, senza colpirlo, prima del tempestivo intervento dei propri compagni e dirigenti che provvedevano a calmarlo, tenuto conto che il rapporto arbitrale ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Pertanto, è necessario focalizzare l’attenzione solo sulla congruità della sanzione, in relazione alla quale si ritiene conforme a giustizia operare una riduzione, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti scritti al calciatore in questione; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica a carico del calciatore VONA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2012; - accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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