COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO IPPOGRIFO SARNO A.S.D. – GARA SANSEVERINESE 1928 / IPPOGRIFO SARNO A.S.D. DEL 27/11/2011 ECC.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO IPPOGRIFO SARNO A.S.D. – GARA SANSEVERINESE 1928 / IPPOGRIFO SARNO A.S.D. DEL 27/11/2011 ECC. Il G.S.T., letti gli atti pervenuti dalla C.D.T., di cui alla sua delibera, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 72 del 2 febbraio 2012, pag. 1711, con la quale è stata revocata la delibera di questo G.S.T. di inammissibilità del reclamo di prima istanza, della società Ippogrifo Sarno A.S.D., in ordine alla gara di cui all’epigrafe, con la remissione del fascicolo a questo G.S.T., per l’esame nel merito del reclamo medesimo; preso atto della ritualità e tempestività dell’atto, in relazione alle quali si rinvia alla citata delibera della C.D.T.; esaminato nel merito il reclamo della società Ippogrifo Sarno A.S.D., ne rileva la fondatezza. La reclamante si duole che la società Sanseverinese 1928, dopo l’iniziale partecipazione alla gara di tre calciatori cosiddetti “giovani” (rispettivamente, uno nato nel 1992, uno nel 1993 ed uno nel 1994: Magliocca Luca, nato il 6.07.1993; Zambrano Mauro, nato il 4.04.1992; Caliano Giovanni, nato il 5.04.1994), al 16’ del secondo tempo, contravvenendo alla norma sul limite di partecipazione dei calciatori, sostituiva il nominato calciatore Magliocca Luca (indicato in distinta con il numero 2) con il calciatore Liotto Paolo, nato il 5.05.1992. Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania, le socie tà di Eccellenza hanno “l’obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell’attività ufficiale, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore na to dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche n el caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti”. A seguito della citata sostituzione, dunque, la società Sanseverinese 1928 ha proseguito la gara con due calciatori nati dall’anno 1992 in poi ed un calciatore nato dall’anno 1994 in poi. Essa, dunque, non aveva più in campo i calciatori di fascia “giovane” (uno per ciascuna delle tre fasce d’età innanzi specificate), in violazione della richiamata normativa. A nulla rileva che, dopo soli due minuti, e cioè al 18° del secondo tempo, e ssa abbia provveduto alla sostituzione del calciatore Toma Andrea con D’Elia Luigi, nato il 3.03.1993, ripristinando i prescritti obblighi di impiego dei calciatori “giovani”. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ippogrifo Sarno A.S.D., di infliggere alla società Sanseverinese 1928, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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