COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 I FELICE SCANDONE DEL 21.01.2012 – PROMOZIONE.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 I FELICE SCANDONE DEL 21.01.2012 – PROMOZIONE.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, quanto alla sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, a carico del calciatore Di Riso Antonio, questa C.D.T. osserva che, dalla lettura del referto di gara e dalle controdeduzioni della reclamante, è emerso che, sebbene il comportamento del tesserato Di Riso Antonio si appalesi meritevole di censura, tuttavia non si riscontrano nei fatti addebitatigli elementi di condotta violenta. Ritiene, quindi, questa C.D.T. di dover inquadrare le responsabilità del tesserato nei limiti della condotta ingiuriosa, valutando di dover ridimensionare la squalifica a suo carico a tre giornate di gara. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (istanza di revoca dell’ammenda a carico della società reclamante), questa C.D.T. giudica che la gravità dei fatti (ripetuti sputi all’indirizzo di uno dei due assistenti ufficiali, nonché sull’autovettura dell’arbitro), così come descritti nel referto arbitrale, che configura, per costante giurisprudenza, fonte privilegiata di prova, sia stata sanzionata in modo equo dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Serino 1928, riducendo a tre giornate di gare, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Di Riso Antonio; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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