COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 1 87 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI Avverso squalifica per 3 giornate calc. SCANNIELLO ANTONIO, per 4 giornate calc. ATTINA’ ANTONIO e SANCISI ALBERTO, al 22.3.2012 all. DOMENICONI FABIO, inibizione al 22.2.2012 dir. MULAZZANI GIORGIO e ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 25.1.2012 gara CALCIO A 5 RIMINI – BAGNOLO del 18.1.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 1 87 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI Avverso squalifica per 3 giornate calc. SCANNIELLO ANTONIO, per 4 giornate calc. ATTINA’ ANTONIO e SANCISI ALBERTO, al 22.3.2012 all. DOMENICONI FABIO, inibizione al 22.2.2012 dir. MULAZZANI GIORGIO e ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 25.1.2012 gara CALCIO A 5 RIMINI – BAGNOLO del 18.1.2012 L’A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : “1) per tutti quanti i tesserati crediamo che le sanzioni applicate siano troppo penalizzati per i fatti realmente accaduti; 2) il sig. DOMENICONI FABIO non ha tentato di colpire l’arbitro con un pugno (come si può evincere dal filmato della partita che possiamo mettere a Vs. disposizione); 3) per il calc. SANCISI ALBERTO crediamo che ci sia stato uno scambio di identità, in quanto il SANCISI, al termine della partita era impegnato nell’intervista dell’emittente televisiva Icarosport.” Chiede l’annullamento della squalifica del calc. SANCISI e la riduzione delle altre sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante i dir. MULAZZANI e ZAMAGNI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che : 1) l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : a) che l’all. DOMENICONI, allontanato dal terreno di gioco per offese all’arbitro, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco e, avvicinatoglisi , tentava di colpirlo con un pugno, che l’arbitro riusciva a schivare. Alcuni dirigenti provavano ad intervenire per farlo allontanare, ma l’all. DOMENICONI, tentava nuovamente di colpire l’arbitro. Nell’abbandonare poi il campo, reiterava le offese all’arbitro, aggiungendo anche minacce di atti gravi. Al termine della gara, mentre l’arbitro entrava nello spogliatoi, l’all. DOMENICONI cercava di impedire la chiusura della porta e rivolgeva ancora offese e minacce all’arbitro; b) che al termine della gara, al momento del saluto, il calc. SCANNIELLO gli rindirizzava una frase offensiva; 3) il secondo arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il supplemento rilasciato, ha ribadito che al termine della gara, al momento del saluto: a) il calc. ATTINA’ gli indirizzava una frase offensiva e minacciosa, ripetendo le esternazioni nei confronti dei componenti la panchina della squadra avversaria; b) il calc. SANCISI gli indirizzava una frase offensiva e minacciosa; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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