COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRODOLONESE (Campionato di Terza Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al proprio calciatore SARTORI Giulio (in C.U. n° 32 del 18.01.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. PRODOLONESE (Campionato di Terza Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al proprio calciatore SARTORI Giulio (in C.U. n° 32 del 18.01.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 32 dd. 18.01.2012 della Delegazione Provinciale di
Pordenone il G.S.T. infliggeva al calciatore SARTORI Giulio la sanzione della squalifica per cinque gare “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) e dell'art.19, punto 4, lett. a) del C.G.S. perché dopo essere stato espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, si avvicinava al Direttore di Gara apostrofandolo con diversi epiteti ingiuriosi e tentando di colpirlo con una testata al volto; il repentino arretramento dell'Arbitro evitava il contatto fisico. Mentre il calciatore abbandonava il terreno di gioco, continuava ad inveire contro il Direttore di Gara con ripetute frasi offensive”. Con reclamo di data 23.01.2012 la A.S.D. PRODOLONESE impugnava tale decisione, chiedendo in via principale la revoca del provvedimento sanzionatorio in oggetto ed in via subordinata la riduzione dello stesso, formulando altresì richiesta di audizione La reclamante, nel proprio reclamo, sosteneva che la espulsione del calciatore era sproporzionata rispetto alla condotta dallo stesso posta in essere, in quanto il gesto del SARTORI altro non sarebbe stato che una reazione istintiva, peraltro di lievissima entità, ad un fallo di gioco subito dall'avversario e non rilevato dal Direttore di Gara. Negava poi nella maniera più assoluta che il proprio calciatore avesse tentato di colpire con la testa il Direttore di Gara, contestando altresì il referto dell'Arbitro anche nella parte in cui affermava che il contatto era stato impedito a causa della differenza di statura dei due soggetti. A riprova di un tanto, allegava al reclamo della documentazione fotografica relativa alla gara in questione, dalla quale asseriva fosse possibile accertare come il Direttore di Gara ed il SARTORI avessero la stessa altezza. Infine la reclamante dava atto che il proprio calciatore, nel momento in cui gli veniva notificata l'espulsione, aveva effettivamente proferito delle frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara, seppur difformi da quelle riportate in referto. All'udienza del 02.02.2012 il Presidente della reclamante, assistito da un dirigente, esponeva nuovamente la propria versione dei fatti alla C.D.T. e, richiamandosi integralmente al reclamo, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Preliminarmente, occorre precisare che la documentazione fotografica prodotta dalla reclamante non è ammissibile, non rientrando tra i mezzi di prova ammessi dalla Giustizia Sportiva. Ciò nonostante, il reclamo della A.S.D. PRODOLONESE è parzialmente fondato, e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. Dal referto di gara e dal supplemento di attività istruttoria svolto dal G.S.T. è emerso infatti che il colpo inferto dal SARTORI, seppur connotato da intrinseca violenza, non ha prodotto conseguenze lesive all'avversario. Egualmente vanno connotati con minore gravità i fatti posti in essere dal calciatore successivamente alla notifica dell'espulsione: fatti avvenuti in un unico contesto, senza apprezzabile soluzione di continuità e da valutarsi unitariamente, in quanto afflitti dal vincolo della continuazione. In ragione di quanto sopra esposto, sanzione equa e giusta da irrogare al SARTORI appare essere quella indicata in dispositivo. P. Q. M.
La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. PRODOLONESE, riduce la squalifica inflitta al calciatore SARTORI Giulio a quattro gare effettive e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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