COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. BLERA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 27 SGS DEL 15-1-2012 IN MERITO ALLA GARA BLERA-CIMINA RONCIGLIONE DEL 18-12-2011 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI VITERBO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. BLERA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 27 SGS DEL 15-1-2012 IN MERITO ALLA GARA BLERA-CIMINA RONCIGLIONE DEL 18-12-2011 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI VITERBO La società Cimina Ronciglione inoltrava al competente Giudice Sportivo reclamo, in quanto nelle fila della squadra del Blera aveva partecipato alla gara in epigrafe il calciatore Pellegrini Christian nato il 25-8-1998 che non aveva, quindi, compiuto il quattordicesimo anno d’età contravvenendo al dettato regolamentare che fissa l’età minima per partecipare a gare della categoria allievi in 14 anni anagraficamente compiuti. Il Giudice accoglieva il reclamo e comminava alla società Blera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e la squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale Massimiliano Pellegrini sino al 27-1-2012. Reclama avverso tale decisione il Blera che eccepisce come l’articolo 17 comma 6 CGS commini alla società che faccia giocare calciatori di età inferiore a quella minima prevista per la disputa della gara l’ammenda e non la punizione sportiva della perdita della gara. Il reclamo è infondato. La reclamante fa riferimento alla vecchia formulazione dell’articolo 17 comma 6 del CGS, antecedente alla riforma del 2007 che prevedeva infatti la deroga alla punizione sportiva della gara, per le società che utilizzavano calciatori di età inferiore a quella prevista per la disputa della gara. Tale inciso è però scomparso nella nuova formulazione, che ha lasciato intatta solo la deroga per le società che violino il divieto di far disputare ai calciatori più di una gara nella stessa giornata solare, segno evidente dell’intento del legislatore sportivo di non concedere più tale deroga e di ricomprendere la violazione al precetto di rispettare le categorie di appartenenza, e quindi l’età minima per partecipare ad una gara, tra quelle per le quali è prevista la comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara. Compito degli Organi di Giustizia Sportiva è quello di applicare le norme e non di interpretarle e quindi ben ha fatto il Giudice di primo grado nell’applicare letteralmente l’articolo 17 comma 5 del CGS, comminando la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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