COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIORGIO MORENO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DELL’1.12.2011 (Gara: CITTA’ DI PIGNATARO – POSTA FIBRENO del 26.11.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIORGIO MORENO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DELL’1.12.2011 (Gara: CITTA’ DI PIGNATARO – POSTA FIBRENO del 26.11.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Società A.S.D. CITTA’ DI PIGNATARO ha presentato reclamo, in cui contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo competente, ritenendo eccessiva la squalifica inflitta fino al 31.12.2013 al proprio calciatore DI GIORGIO MORENO. A sostegno di ciò la reclamante, pur non contestando il comportamento di offesa e minaccia tenuto dal DI GIORGIO nei confronti dell’arbitro, ritiene però che l’evento sia meritevole di ben minore e ragionevole sanzione, in considerazione dei casi analoghi a quello prospettato. Precisa la ricorrente che l’asserito colpo violento inferto all’arbitro che avrebbe comportato, come unica conseguenza, la caduta del cartellino, rientra in un quadro assolutamente incerto e contraddittorio che mal si concilia con il dispositivo dell’impugnato provvedimento. Si è trattato di una semplice manata data al cartellino, con la sola conseguenza della caduta dello stesso. Fa presente infine la Società reclamante che la sanzione irrogata al DI GIORGIO pur volendo condividere la ricostruzione fornita dall’arbitro, appare oltremodo eccessiva. Questa Commissione ha ritenuto di sentire in sede di supplemento di referto l’arbitro, il quale, convocato per ben 2 volte, non si è presentato. Letti gli atti ufficiali, si è rilevato che la dinamica dell’episodio rappresentato dalla ricorrente, ricalca sostanzialmente il contenuto degli stessi, per cui la sanzione inflitta al DI GIORGIO appare assai afflittiva in rapporto sia pure al deprecabile episodio. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica al calciatore DI GIORGIO MORENO fino al 30.6.2012. La tassa reclamo va restituita.
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