COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACD VIRTUS LENOLA 88, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 26.04.2012 , A CARICO DEI CALCIATORI MASTROBATTISTA MASSIMILIANO E BRUNO ANDREA , ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 39 DEL 26.01.2012 (GARA : RINASCITA FONDI – VIRTUS LENOLA 88 DEL 22.01.2012 , CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ACD VIRTUS LENOLA 88, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 26.04.2012 , A CARICO DEI CALCIATORI MASTROBATTISTA MASSIMILIANO E BRUNO ANDREA , ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 39 DEL 26.01.2012 (GARA : RINASCITA FONDI – VIRTUS LENOLA 88 DEL 22.01.2012 , CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI LATINA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: Quanto a Bruno Andrea, questi a seguito di una decisione tecnica disciplinare a lui contraria, afferrava l'arbitro per la spalla proferendogli frasi ingiuriose che reiterava mentre lasciava il terreno di gioco. Per quanto riguarda Mastrobattista Massimiliano, lo stesso dopo una decisone del direttore di gara a lui avversa, afferrava quest'ultimo per la maglia rivolgendogli contestualmente ripetute frasi ingiuriose. Dopo il provvedimento di espulsione il calciatore ritardava la sua uscita dal campo. La Società istante nel suo atto di ricorso evidenziava le circostanze in cui si erano verificate le vivaci proteste da parte dei suoi tesserarti in occasione di una rete annullata alla ricorrente , mentre si era sul risultato di 2-1 per la Rinascita Fondi. Inoltre la ACD Virtus Lenola , dando una versione attenuata dei fatti, deduceva che il comportamento dei suoi giocatori , (peraltro già corretto, sia nel campionato del corrente anno che in quello precedente), è riconducibile a mere proteste verbali, senza usare alcuna violenza materiale nei confronti dell'arbitro. Per tali motivi chiedeva , in riforma dei provvedimenti adottati in prima istanza, una riduzione delle sanzioni di cui trattasi a carico dei propri tesserati, rispetto alla reale portata dei fatti. Posto che i comportamenti dei due calciatori sono estremamente offensivi e irriguardosi nei confronti dell'autorità arbitrale come della sua persona e pertanto degne di idonea sanzione , (stesse azioni che non possono ricondursi in proteste esclusivamente verbali, e ciò è acclarato incofutabilemnte dal processo verbale del direttore di gara, che come ben noto, è fonte privilegiata di prova), si ritiene , valutando tutte le circostanze, che sul comportamento dei due giovani calciatori abbia influito un'incontrollata e impulsiva reazione per un provvedimento a loro avverso e contestuale ad un momento critico e delicato per le sorti della gara. DELIBERA A parziale modifica della decisione di primo grado, di ridurre dal 26.04.2012 al 31.03.2012 , la squalifica dei calciatori Mastrobattista Massimiliano e Bruno Andrea di cui al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione di Latina, come al C.U. n. 39 del 26.01.2012. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it