COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CUTULI LUCA E DELL’AMMENDA DI EURO 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 135 DEL 26.1.2012 (Gara: QUARTICCIOLO – LEPANTO del 22.1.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CUTULI LUCA E DELL’AMMENDA DI EURO 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 135 DEL 26.1.2012 (Gara: QUARTICCIOLO – LEPANTO del 22.1.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società QUARTICCIOLO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore CUTULI LUCA nonché l’ammenda di € 500. A sostegno di quanto sopra, la ricorrente sostiene che al CUTULI non poteva essergli addebitato il gesto di aver sputato sulla vettura dell’arbitro, in quanto il calciatore era già da più di mezz’ora che aveva lasciato l’impianto sportivo. Riconosce invece la reclamante che mentre l’arbitro veniva accompagnato per prendere la macchina i Dirigenti stessi notavano sputi sui vetri, ma non certo lanciati dal CUTULI. Ammette la Società QUARTICCIOLO che la gara, svoltasi in un clima di assoluta tranquillità, si complicava allorché l’arbitro concedeva un calcio di rigore alla squadra avversaria, da cui nasceva la contestazione dei tifosi. Chiede però la Società QUARTICCIOLO che alla luce di dette argomentazioni le sanzioni inflitte possano essere adeguatamente rivisitate. Questa Commissione, pur notando che l’arbitro ha riportato i fatti nel proprio referto secondo quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, non può però non rilevare che le sanzioni comminate possano essere lievemente ridimensionate, alla luce degli abituali parametri adottati da questo Organo di Giustizia Sportiva, per casi analoghi a quello prospettato, tenendo altresì conto che alcune osservazioni della ricorrente (sputi sul vetro della macchina sanzionati sia a carico del CUTULI sia a carico della Società per il gesto del calciatore stesso) ed ammette che il comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro è stato in effetti di un solo calciatore. Da quanto sopra, si può ragionevolmente accogliere il reclamo, riducendo le sanzioni inflitte con il C.U. indicato in epigrafe. Conseguentemente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società QUARTICCIOLO riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore CUTULI LUCA a 3 gare effettive e l’ammenda ad € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it