COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOCCHETTA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 137 DELL’1.2.2012 (Gara: R. MORANDI – VJS VELLETRI del 29.1.2012 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOCCHETTA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 137 DELL’1.2.2012
(Gara: R. MORANDI – VJS VELLETRI del 29.1.2012 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società VJS VELLETRI chiede in conclusione la riduzione della squalifica inflitta al calciatore BOCCHETTA MARCO in quanto lo stesso al termine del primo tempo, veniva minacciato e spintonato sulla rete di recinzione da un calciatore avversario, e che sentendosi in pericolo perché circondato da altri avversari, si difendeva ponendo le mani avanti nel tentativo di allontanare i predetti, in modo particolare il più facinoroso il calciatore CANNONE DANIELE.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale ha esaminato gli atti di gara ed ha rilevato che il BOCCHETTA è stato espulso perché commetteva fallo su di un avversario, dopodichè gli poggiava la fronte contro e gli rivolgeva espressioni offensive, alla notifica del provvedimento di espulsione si rivolgeva all’arbitro ed in un paio di occasioni con frasi irriguardose.
Appare evidente, a questo Organo di Giustizia Sportiva, che il comportamento del BOCCHETTA è stato giustamente sanzionato dal Giudice di I grado e che le argomentazioni poste in essere dalla Società VJS VELLETRI non sono, a parere di questa Commissione, nemmeno parzialmente assumibili.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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